Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 , n. 11

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-10-10;11

Art. 1
(Oggetto e finalità del contributo regionale di solidarietà)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà al fine di sostenere:
a) l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16/2016;
b) gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
2. Il contributo regionale di solidarietà contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché la sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, nei limiti delle risorse annualmente disponibili a valere sul bilancio regionale, fermo restando il concorso di comuni e ALER ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 16/2016.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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