Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 25
(Servitù idraulica)
1. Per gli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti, individuati ai sensi dell'articolo 4, possono disporre la costituzione di servitù sulle aree interessate dagli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione di servitù di cui al comma 1è corrisposta un'indennità determinata come quota parte dell'indennità di esproprio.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di calcolo dell'indennità di cui al comma 2, tenuto conto di quanto previsto al comma 1 e, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei tiranti idrici previsti e dell'esistenza di eventuali vincoli idrogeologici derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 49/2010.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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