Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge. Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei territori montani in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.
Art. 2
(Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione)
1. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.
2. Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A.
3. Non si applicano alla provincia di Sondrio le disposizioni di cui al comma 2 relative alle funzioni nell'ambito delle concessioni idriche, di cui all'allegato A.
4. La Regione, nell'esercizio diretto delle funzioni di cui all'allegato A, anche per il tramite delle sedi territoriali regionali e con l'ausilio del personale proveniente dalle province, assicura la continuità e la diffusione sul territorio dei servizi rivolti al cittadino e alle imprese.
5. Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all’esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province.(1)
Art. 3(2)
Art. 4
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(3)è sostituito dal seguente:
'1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano:
a) Bergamo;
b) Brescia;
c) Como, Lecco e Varese;
d) Cremona e Mantova;
e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
f) Sondrio.'.
2. All'articolo 60 della l.r. 6/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 7 provvedono all'adozione e all'approvazione definitiva dello statuto della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.';
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
'3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.
4. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.';
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1 bis, 3, 4 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 10 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti possono assicurare il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 61 della presente legge e dall'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)' in merito agli interventi sostitutivi.';
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data. Alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico. All'Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia.'.
Art. 5
(Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali.
2. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A, nonché le funzioni di polizia amministrativa locale.(4)
3. La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.
4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014; in particolare conferisce le funzioni:
a) di approvazione del piano provinciale delle cave di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
b) di concessione o di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente lettera è effettuato d'intesa con la Regione;
c) di partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
5. Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia:
a) governo del territorio;
b) risorse energetiche;
c) miniere, acque minerali e termali, torbiere;
d) viabilità e trasporti;
e) foreste, caccia e pesca, agricoltura e alpicoltura;
f) sostegno e promozione delle attività economiche;
g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;
h) istruzione e formazione professionale;
i) usi civici;
j) turismo e industria alberghiera;
k) aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna.
6. Ferme restando le competenze delle comunità montane delle altre province lombarde, con una o più intese stipulate, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione, la Provincia di Sondrio, le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia e i consorzi B.I.M. dell'Adda sopra-lacuale e dello Spol, sono individuate le funzioni, già conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire alla Provincia di Sondrio. Le intese regolano i rapporti tra la Provincia di Sondrio e le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia anche in riferimento alla ricollocazione del personale prioritariamente impegnato sulle funzioni, conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire ai sensi del primo periodo.
7. L'effettivo avvio dell'esercizio, da parte della Provincia di Sondrio, delle funzioni di cui al comma 6 decorre dalla data indicata nel provvedimento legislativo di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Il Presidente della Provincia di Sondrio è componente di diritto, dalla data di cui al comma 7, del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).
9. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP). La Regione supporta, previa intesa, la Provincia di Sondrio nella cura:
a) delle relazioni istituzionali con le altre province, con la Province Autonome di Trento e di Bolzano, con regioni diverse dalla Lombardia, incluse quelle a statuto speciale, nonché nella stipula di accordi e di convenzioni con i medesimi enti;
b) delle attività di mero rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la Provincia di Sondrio.
10. E' costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, composto da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti della provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al comma 3. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
11. E' obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 10 in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali.
12. Il Presidente della Provincia di Sondrio partecipa, su invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.
Art. 6
(Disposizioni per il territorio montano. Modifiche all'art. 2 della l.r. 25/2007)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(5) sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.
3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS).
3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)', i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis.'.
Art. 7
(Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani)
1. È istituito, per ogni provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali. Il tavolo può altresì considerare, in via sperimentale, le zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l'esercizio di specifiche funzioni, conferite o confermate dalla Regione alle province, con il concorso di comuni, forme associative intercomunali o comunità montane. Con convenzione tra gli enti interessati e la Regione sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma, nell'ambito delle zone omogenee, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fatte salve le funzioni del comitato paritetico costituito, ai sensi dell'articolo 5, per la specificità della Provincia di Sondrio, i tavoli istituzionali di confronto, di cui al comma 1, istituiti nelle altre province che comprendono territori montani, formulano proposte per l'applicazione ai rispettivi territori montani, in via sperimentale e comunque in accordo con la Regione, delle disposizioni che prevedono il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio.
3. Ai tavoli di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati, secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale. Ai tavoli possono partecipare, previa intesa, anche i rappresentanti degli organi statali competenti.
4. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità di funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, fermo restando che dall'istituzione degli stessi non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8
(Misure straordinarie per la continuità aziendale di ASAM S.p.A.)
1. La Giunta regionale, al fine di consentire la continuità aziendale di ASAM S.p.A., è autorizzata al rilascio di una comfort letter e alla concessione di una anticipazione finanziaria, per un valore massimo complessivo di 20 milioni di euro. L'attivazione dell'anticipazione riduce di pari importo il valore della comfort letter rilasciata.
2. La comfort letter, valida sino al 30 giugno 2017, è rilasciata per la copertura degli impegni che ASAM ha assunto per il servizio del debito in caso di persistente incapacità dell'azienda a far fronte alle proprie obbligazioni, non costituisce indebitamento regionale e trova adeguata copertura per 15,5 milioni di euro nei fondi in essere presso Finlombarda S.p.A., da riprogrammare ai sensi dell'articolo 27 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), e per 4,5 milioni di euro nelle risorse stanziate alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.(6)
2 bis. A tal fine, i fondi in essere presso Finlombarda di cui al comma 2 riconfluiscono al bilancio regionale al titolo 3 “Entrate extratributarie”, tipologia 0500 “Rimborsi e altre entrate correnti” dello stato di previsione delle entrate e sono allocati in spesa alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti”.(7)
2 ter. Le somme riconfluiscono al valore effettivo calcolato in modo residuale ai sensi del comma 1 e alla scadenza della garanzia possono reintegrare i fondi di provenienza.(7)
4. Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvede alla definizione delle specifiche tecniche dell'anticipazione finanziaria e della comfort letter.
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.(9)
2. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle provincie lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio, e che risulti in servizio presso le medesime province alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica in essere alla data dell'8 aprile 2014.(10)
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 4, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
4. La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, all'organizzazione dei propri uffici territoriali e degli enti di cui all'art. 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.
5. Le province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 1. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.
6. La Regione cessa di esercitare le funzioni conferite alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 5, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con il provvedimento di cui al comma 1. Le comunità montane comprese nel territorio della Provincia di Sondrio cessano di esercitare le funzioni di cui all'articolo 5, comma 6, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con successivo provvedimento legislativo.
7. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 2386, in attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.
8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 5, cessano i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa.
2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, di cui all'articolo 2, si provvede con le seguenti modalità:
a) per l'anno 2015 la Regione corrisponde alle province e alla Città metropolitana di Milano un finanziamento di 195.000.000,00 euro, comprensivo delle risorse finalizzate al finanziamento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, cui si fa fronte rispettivamente:
- per 7.900.000,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";
- per 4.545.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";
- per 182.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:
- missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria";
- missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio";
- missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale";
- missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO;
b) per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo del finanziamento corrisposto alle province e alla Città metropolitana di Milano, in ragione delle funzioni ad esse attribuite o confermate all'esito del riordino, è determinato in 195.000.000,00 euro, cui si fa fronte rispettivamente:
- per 11.445.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";
- per 183.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:
- missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria";
- missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio";
- missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale";
- missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO.
3. Nelle more dell'effettivo completamento del processo di riordino di cui all'articolo 9, comma 5, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 si farà fronte con le risorse quantificate in 15 milioni di euro, allocate al "Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO", di cui alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2015-2017.
4. Ai trasferimenti destinati allo svolgimento delle funzioni da parte della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alla missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", programma 02 "Fonti energetiche" Titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale".
5. Le risorse già destinate alle comunità montane della Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) e delle leggi regionali di settore che prevedono conferimenti di funzioni e risorse alle stesse comunità montane sono trasferite alla provincia stessa, in ragione delle funzioni ad essa spettanti, a seguito della sottoscrizione dell'intesa o delle intese di cui all'articolo 5, comma 6, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 7.(11)
6. A decorrere dal 2016 i proventi di cui all'articolo 53 bis, comma 5, terzo periodo, della l.r. 26/2003, previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, sono trasferiti alla Provincia di Sondrio nella misura del 100 per cento. I proventi di cui al primo periodo, riscossi nella provincia di Sondrio a decorrere dall’annualità 2020, sono trasferiti alla stessa Provincia, unitamente a quelli del demanio idrico, sulla base dell’accordo tra la Regione e la Provincia medesima ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008). In prima applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, la Regione adegua, entro il 31 dicembre 2021, la programmazione dell’AQST con la Provincia di Sondrio, al fine di attribuire alla Provincia medesima i proventi previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di cui all’articolo 53 bis della l.r. 26/2003, riscossi nell’anno 2020 e riferiti al territorio provinciale.(12)
7. Il comma 3 sexies dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(13), è sostituito dal seguente:
'3 sexies. A decorrere dal 2016 l'intero importo disponibile derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3 ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio.'.
8. Al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2008)(14), le parole: '30 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '50 per cento'.
9. Per l'anno 2015 i proventi riversati alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 33/2007, come modificato dal comma 8, possono essere utilizzati per spese correnti fino al 100 per cento del loro ammontare.
10. Per le annualità successive al 2015 sono definite, con provvedimento della Giunta regionale, modalità e misure di compartecipazione della Provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte e tasse riscosse sul territorio, con particolare riferimento alla tassa automobilistica regionale di proprietà, al fine del finanziamento delle funzioni, confermate e conferite ai sensi della presente legge, ulteriori rispetto a quelle fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014.(15)
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-09;19#ann1

ALLEGATO A
FUNZIONI RIALLOCCATE IN CAPO ALLA REGIONE



FUNZIONE
NORME DI RIFERIMENTO
CACCIA E PESCA

funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale(16)
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. a)
funzioni amministrative relative alla tutela del patrimonio ittico e all'esercizio della pesca nelle acque della Regione, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette.
l.r. 31/2008, art. 132
funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e relativa ricognizione
l.r. 31/2008, art. 133
rilascio a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, di concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e altre attività ittiogeniche
l.r. 31/2008, art. 134
costituzione di consulte provinciali della pesca
l.r. 31/2008, art. 135, comma 10
classificazione delle acque di tipo A, B e C
l.r. 31/2008, art. 137, commi 7 e 8
funzioni in materia di pianificazione ittica a livello provinciale
l.r. 31/2008, art. 138
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica
l.r. 31/2008, art. 139
approvazione del programma per i ripopolamenti ittici
l.r. 31/2008, art. 140
Funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica in caso di derivazioni di acqua in concessione e interventi sui corpi idrici
l.r. 31/2008, art. 141
aiuti alla pesca professionale
l.r. 31/2008, art. 142
aiuti alla pesca dilettantistica
l.r. 31/2008, art. 143
rilascio delle licenze di pesca
l.r. 31/2008, art. 144
previsioni di ulteriori divieti rispetto a quelli di cui all’art. 146, comma 1
l.r. 31/2008, art. 146, 147 e 148
gestione del prelievo dei richiami vivi
l.r. 26/1993 art. 7
attività di coordinamento relativa al censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio
l.r. 26/1993 art. 8
predisposizione di piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei, con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali
l.r. 26/1993, art. 14, comma 1
predisposizione di piani di miglioramento ambientale e di piani di immissione di fauna selvatica
l.r. 26/1993, art. 15, comma 1
istituzione della consulta faunistico-venatoria provinciale
l.r. 26/1993, art. 16
istituzione e revoca di oasi di protezione
l.r. 26/1993, art. 17, comma 2
gestione delle oasi di protezione
l.r. 26/1993, art. 17, comma 3
autorizzazione di catture nelle oasi e zone di protezione
l.r. 26/1993, art. 17, comma 4
piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall’ambiente
l.r. 26/1993, art. 17, comma 5
istituzione di zone di ripopolamento e cattura
l.r. 26/1993 art. 18, comma 1
gestione delle zone di ripopolamento e cattura
l.r. 26/1993 art. 18, comma 4
autorizzazione alla costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
l.r. 26/1993 art. 19, comma 2
funzioni amministrative relative all'istituzione e gestione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani
l.r. 26/1993 art. 21
rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria
l.r. 26/1993 art. 22
rilascio del permesso per l'addestramento e l'allenamento dei falchi
l.r. 26/1993 art. 23
determinazione del numero massimo di capi fauna stanziale prelevabili sulla base di censimenti
l.r. 26/1993 art. 24
rilascio dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso
l.r. 26/1993 art. 25
funzioni amministrative relative all'inanellamento dei richiami vivi
l.r. 26/1993 art. 26
funzioni relative alla caccia nella zona alpi e appenninica
l.r. 26/1993 art. 27
ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei
l.r. 26/1993 art. 28
nomine e controlli dei comitati di gestione degli ATC e CAC
l.r. 26/1993 art. 31
funzioni amministrative relative ai criteri e alle modalità di iscrizione agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia
l.r. 26/1993 art. 33
funzioni relative al coordinamento della gestione programmata della caccia
l.r. 26/1993 art. 34
funzioni amministrative relative alle limitazioni dell'esercizio dell'attività venatoria sui fondi agricoli
l.r. 26/1993 art. 37
funzioni amministrative relative alle autorizzazioni delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie - funzioni relative all'attività di allevamento di fauna selvatica
l.r. 26/1993 art. 38 e art. 39
predisposizione dei piani di abbattimento di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, escluse le funzioni di attuazione dei piani medesimi
l.r. 26/1993 art. 41
funzioni relative all’attività di cattura e ripopolamento
l.r. 26/1993 art. 42, comma 1
formulazione proposte di individuazione dei valichi montani sui quali la caccia è vietata
l.r. 26/1993 art. 43, comma 3
funzioni amministrative relative all'osservanza dei divieti - nomina della commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e definizione delle modalità di svolgimento degli esami
l.r. 26/1993 art. 43 e art. 44
funzioni amministrative relative all'erogazione di indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita nell’esercizio dell’attività venatoria
l.r. 26/1993 art. 47
funzioni amministrative in materia di tassidermia
l.r. 42/1986
funzioni amministrative di competenza provinciale relative a specie cacciabili, periodo di attività venatoria e attività di addestramento cani
l.r. 17/2004
AGRICOLTURA E FORESTE

funzioni amministrative concernenti interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008 art. 24, comma 4 e 5
funzioni concernenti la programmazione degli interventi in agricoltura
l.r. 31/2008 art. 3
funzioni amministrative relative alla realizzazione di percorsi eno-gastronomici
l.r. 31/2008 art. 12
miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. a)
sistemazioni idraulico-agrario-forestali e manutenzioni di piccola entità delle aree boscate, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. b)
funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. c)
funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. d)
interventi per la realizzazione e il ripristino della manutenzione delle infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. e)
attuazione dei lavori di pronto intervento , per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. f)
erogazione dell'indennità compensativa, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. g)
contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. h)
contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e incentivi per il rimboschimento, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. i)
funzioni inerenti alla programmazione e pianificazione forestale - funzioni inerenti ai consorzi forestali - funzioni relative al fondo aree verdi
l.r. 31/2008, art. 47 e art. 56 – l.r. 12/2005, art. 43
funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento
l.r. 31/2008, art. 41, comma 1
approvazione dei piani di indirizzo forestale
l.r. 31/2008, art. 41, comma 2, e art. 47, comma 4
rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco
l.r. 31/2008, art. 41, comma 3
autorizzazioni alla trasformazione d’uso del suolo
l.r. 31/2008, art. 44, comma 4
predisposizione, nell’ambito degli strumenti di programmazione, di linee guida di politica e programmazione forestale; predisposizione, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, dei piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali
l.r. 31/2008, art. 47, commi 1 e 2
approvazione, per quanto non di competenza degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e delle comunità montane, dei piani di assestamento forestale
l.r. 31/2008, art. 47, comma 6
promozione e incentivazione dell’assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate
l.r. 31/2008, art. 49, comma 4
promozione della realizzazione di nuovi boschi
l.r. 31/2008, art. 55, comma 3
gestione dei fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi
l.r. 31/2008, art. 56, comma 6
predisposizione dei piani di viabilità agro-silvo-pastorale, per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi regionali
l.r. 31/2008, art. 59, comma 2
coordinamento, vigilanza e controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. b)
funzioni concernenti le attività agrituristiche e le produzioni biologiche
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. c) e art. 9
accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. d)
funzioni relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norma statali e regionali
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. e)
rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. f)
attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. g)
svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA)
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. h)
azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i)
produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i bis)
formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. k)
azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. l)
competenze in materia di usi civici
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. m)
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. n)
contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. o)
contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. p)
istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché interventi di mercato
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. q)
rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. r)
gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. s)
istruttoria, accertamento e controlli per la gestione delle quote di produzione
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. t)
controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA), vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. u)
attività istruttorie e gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. v)
tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. z)
istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e relativo controllo
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa)
istruttoria per l’iscrizione delle fattorie didattiche nell’elenco di cui all’art. 8 ter e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa bis)
istruttoria per l’iscrizione delle fattorie sociali nell’elenco di cui all’art. 8 bis e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa ter)
controllo dei requisiti d’iscrizione delle imprese agromeccaniche nell’albo di cui all’art. 13 bis
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa quater)
rilascio del tesserino regionale per la raccolta dei funghi
l.r. 31/2008, art. 97
promozione dell’organizzazione e dello svolgimento di corsi e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi
l.r. 31/2008, art. 103
rilascio e vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e prove d'esame - elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene
l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. a) e b)
organizzazione dei corsi per i raccoglitori di tartufi, istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale
l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. c)
elaborazione di proposte per i calendari di raccolta
l.r. 31/2008, art. 117, comma 3
funzioni relative alle commissioni d’esame e corsi di preparazione per i raccoglitori di tartufi
l.r. 31/2008, art. 121
funzioni relative al riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate
l.r. 31/2008, art. 124
predisposizione di programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora di piante tartufigene
l.r. 31/2008, art. 126
vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo
l.r. 31/2008, art. 130 quinquies, comma 5
funzioni inerenti il controllo del potenziale produttivo viticolo
l.r. 31/2008 art. 130 septies, comma 5
vigilanza e controllo sul rispetto delle normative in materia di nitrati, fatto salvo quanto di competenza dei comuni
l.r. 31/2008 art. 130 nonies
rilascio del certificato di connessione per l’esercizio dell’attività agrituristica
l.r. 31/2008 art. 152
tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici
l.r. 31/2008 art. 153
funzioni inerenti il controllo delle aziende agrituristiche
l.r. 31/2008 art. 162
funzioni amministrative in materia di usi civici
l.r. 31/2008, artt. 165, ss.
attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d'azione nitrati e delle linee guida
l.r. 31/2008, art. 130 nonies
AMBIENTE ED ENERGIA

Istruttoria per le concessioni relative a grandi derivazioni
l.r. 26/2003, art. 44, comma 1, lett. h) e R.R. n. 2/2006, art. 7
Costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h bis), del comma 1, dell’articolo 44
l.r. 26/2003, art. 43, comma 1, lett. a), n. 4)
Competenze amministrative in materia di spedizione e destinazione transfrontaliera di rifiuti
l.r. 26/2003, art. 16, comma 1, lett. h bis)
Funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di Risorse geotermiche di interesse locale già delegate alla Regione con legge 9 dicembre 1986, n. 896
l.r. 1/2000, art. 2, comma 90, lett. a)

NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 25 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 3, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
16. L'allegato è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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