Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 10(15)
(Rapporti con il terzo settore)(16)
1. La Regione, raccordandosi con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sulla base delle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, istituisce un Elenco regionale degli enti operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
2. Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale di cui al comma 1 gli enti del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 che svolgano una o più delle seguenti attività:(17)
a) di contrasto delle organizzazioni mafiose e di ogni forma di criminalità organizzata e delle loro infiltrazioni nel territorio, anche attraverso manifestazioni e incontri sul territorio stesso;
b) di solidarietà ideale nei confronti delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di stampo mafioso, volte a garantirne la memoria quale patrimonio identitario della comunità, nonché di solidarietà e assistenza verso i loro familiari;
c) di diffusione della cultura della legalità e del contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata, per la creazione di una coscienza antimafiosa nella società civile, in collaborazione con gli enti locali e con altre realtà associative;
d) di educazione alla legalità e al contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata presso le scuole di ogni ordine e grado e le università;
e) di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
f) di lotta alla corruzione.
3. I rappresentanti legali degli enti di cui al comma 2 presentano alla Giunta regionale la richiesta di iscrizione e, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei titolari di incarichi statutari. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le relazioni sulle attività svolte.
4. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma 3, la risultanza dalle dichiarazioni sostitutive di condanne o di procedimenti penali ovvero la falsità delle attestazioni comportano, oltre agli effetti previsti dalle leggi statali in caso di reato, la cancellazione dall’Elenco di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per l’iscrizione nell’Elenco regionale di cui al comma 1.
NOTE:
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
16. La rubrica è stata sostituita dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
17. L'alinea è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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