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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
9 marzo 2006
, N. 7
Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici
(BURL n. 11, 1° suppl. ord. del 14 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-09;7
Art. 2
(Caratteristiche ed effetti dei testi unici)
1. Ciascun testo unico racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui è dedicato.
2. Il testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel testo unico medesimo, nonché le altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. Il testo unico indica altresì esplicitamente le eventuali disposizioni, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore.
3. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico mantengono l'efficacia loro propria.
4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare; in caso di abrogazioni o modifiche, queste devono intervenire direttamente sul testo unico. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.
Art. 3
(Redazione dei testi unici)
1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti criteri direttivi:
b) la materia o il settore omogeneo cui il testo unico è dedicato deve essere delimitato in modo da evitare o ridurre al minimo problemi di interferenza con altre materie o settori omogenei;
c) il testo unico deve contenere la puntuale individuazione del testo vigente delle norme e l'esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore;
2. La decisione di predisporre testi unici è assunta dalla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi dei consiglieri regionali. Qualora non si raggiunga tale maggioranza la decisione è rimessa al Consiglio regionale sulla base di una risoluzione adottata dalla commissione stessa.
3. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico, composto in modo paritetico da tecnici delle strutture organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale; il gruppo di lavoro redige il testo unico sulla base dei criteri di cui al comma 1, tenendo conto che, in ogni caso, sono ammesse solo le variazioni, rispetto alle disposizioni vigenti, derivanti dalle seguenti operazioni:
a) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio;
c) aggiornamento dell'indicazione di organi o uffici a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
e) eliminazione di ridondanze e modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare sentenze della Corte costituzionale;
g) abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti;
h) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni i quali non corrispondano più allo stato della legislazione;
Art. 4
(Approvazione dei testi unici)
1. La proposta di testo unico, predisposta dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, è approvata dalla Giunta regionale e, corredata della documentazione predisposta dal gruppo di lavoro e della relazione, trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione come disciplinata dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia