Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 24

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24

Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1
(Modifiche agli articoli 1 e 15 della l.r. 19/2008)
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 3) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'3) concorrere al persegui mento degli obiettivi di finanza pubblica, inclusi quelli di contenimento della spesa, definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea, nel rispetto dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);';
b) il comma 1 dell'articolo 15è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario esercita attività di monitoraggio sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi, anche per l'applicazione di quanto previsto ai commi da 3 a 5. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 giugno, una relazione integrata del bilancio e del conto consuntivo, che dia conto delle attività svolte, dei servizi erogati e dello stato finanziario dell'esercizio. Lo schema di relazione annuale è adottato dalla Giunta regionale secondo i principi della semplificazione, trasparenza e qualità della rendicontazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022'.';
c) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato.
Art. 2
(Riconoscimento debito fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) Leonardo s.p.a. - GEG s.r.l. - BETA 80 s.p.a. - Telecom Italia s.p.a. per il valore complessivo di euro 117.240,23 riferito all'annualità 2021 per il mancato impegno della spesa relativa al riconoscimento del saldo della revisione prezzi per il periodo dal 29 novembre 2016 al 30 giugno 2018, data stabilita per la conclusione dei lavori e delle forniture di cui al contratto Rep. N. 4247/UR/2011, con le modalità previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 117.240,23 per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile', programma 01 'Sistema di protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021 - 2023.
Art. 3
(Destinazione avanzo di amministrazione del Consiglio regionale)
1. A seguito della deliberazione n. XI/1935 del 26 luglio 2021 con cui il Consiglio regionale, nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto per l'anno 2020, ha destinato la somma di euro 5.142.595,14, rispettivamente per euro 5.042.595,14 a progetti di investimento e di innovazione in dotazione tecnologiche nelle scuole primarie dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale e per euro 100.000,00 ad attrezzature e materiale didattico per i Vigili del fuoco della Lombardia per la formazione dei Vigili del fuoco volontari, per l'esercizio finanziario 2021, la somma oggetto della suddetta deliberazione è allocata rispettivamente in spesa:
a) per euro 4.435.053,56 alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 03 'Edilizia scolastica' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;
b) per euro 607.541,58 alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 02 'Altri ordini di istruzione non universitaria' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;
c) per euro 100.000,00 alla missione 11 'Soccorso Civile', programma 01 'Sistema di Protezione Civile' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
Art. 4
(Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia. Disposizioni in merito alla fusione per incorporazione di Explora s.p.a. in ARIA s.p.a. e conseguenti modifiche alle ll.rr. 27/2015 e 30/2006, nonché alla revisione dell’elenco delle società a partecipazione regionale di cui all’allegato A2 della l.r. 30/2006)
1. Al fine di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia, con l'obiettivo di contenere ed efficientare la spesa pubblica, è autorizzata la fusione per incorporazione di Explora s.p.a. nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA s.p.a.).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità e i termini per l'effettuazione dell'operazione di fusione per incorporazione di cui al comma 1, prevedendo che la stessa sia comunque attuata, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, entro il 30 aprile 2022.
3. Ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante ARIA s.p.a. assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, compresi quelli di lavoro, anteriori alla fusione. Le attività di Explora s.p.a. continuano a essere svolte dalla società incorporante ARIA s.p.a. che, a tal fine, dopo aver adeguato il proprio oggetto sociale, adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi volti a salvaguardare la rilevanza e specificità delle attività connesse alla promozione del turismo e delle iniziative di attrattività del territorio lombardo, nonché alla valorizzazione del medesimo territorio e delle sue destinazioni turistiche.
4. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, i riferimenti a Explora s.p.a. contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti ad ARIA s.p.a.
5. Restano in carica sino alla data di cui al comma 4 l'Amministratore unico, il Collegio sindacale e il revisore legale dei conti di Explora s.p.a.
6. Dal 1 gennaio 2022 i compiti del direttore generale di Explora s.p.a. sono assunti, senza ulteriore compenso, dal direttore generale di ARIA s.p.a. che, previa convenzione tra le due società, può avvalersi per i compiti operativi di un dirigente di ARIA s.p.a., nelle more del completamento della fusione per incorporazione.
7. Dalla data di cui al comma 4:
a) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(2)è sostituito dal seguente:
'2. Per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo, nonché per lo svolgimento delle attività correlate, la Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), si avvale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA s.p.a.).';
c) la lettera b) dell'elenco 'Società a partecipazione regionale' dell'Allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007(3)) è abrogata.
8. Con la legge regionale di assestamento al bilancio 2022-2024 si provvede alla rideterminazione del contributo di esercizio destinato a Explora s.p.a. e, confluendo lo stesso nel contributo di esercizio di ARIA s.p.a., al trasferimento delle relative risorse dalla missione 7 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
9. Alla legge regionale 30/2006(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'1 quinquies. Le società a partecipazione regionale che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati non fanno parte del sistema regionale di cui alla presente legge e, se soggette a controllo regionale, trasmettono al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione e sui risultati ottenuti nel periodo di riferimento contestualmente alla comunicazione al mercato di tali dati.';
b) la lettera a) dell'elenco 'Società a partecipazione regionale' dell'Allegato A2 è abrogata.
Art. 5
(Accordi tra società partecipate in modo totalitario e Fondazione Human Technopole)
1. Le società partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I, dell'Allegato A1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) possono stipulare, nel rispetto della disciplina eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, appositi accordi con la Fondazione Human Technopole istituita dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Titolo II
Ambito economico
Art. 6
1. All'articolo 179 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola 'espressamente' è soppressa;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, anche su base informatica, presso la competente direzione regionale, apposito registro delle violazioni, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 'Regolamento generale sulla protezione dei dati'), e compatibilmente con i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità.';
c) alla lettera a) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', limitatamente alle fattispecie specificate con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa statale ed europea e nel rispetto del seguente criterio: possibilità di porre tempestivamente rimedio agli effetti della violazione accertata ricorrendo anche a soluzioni temporanee di congrua durata.';
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2022), la Giunta regionale:
a) specifica le fattispecie di cui al comma 4, lettera a);
b) fornisce indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, inclusa la definizione delle modalità di costituzione e di tenuta del registro delle violazioni;
c) disciplina i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione, nonché le misure adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.';
e) al comma 6 dopo le parole 'di cui ai commi 1, 2, 3' sono inserite le seguenti: '3 bis'.
Art. 7
(Modifica alla l.r. 11/2014 in tema di microcredito e di operazioni finanziarie)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 3 bis sono inseriti i seguenti:
'Art. 3 ter
(Microcredito)
1. Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.

Art. 3 quater
(Semplificazione degli strumenti finanziari)
1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del D.lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo.
2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.'.
Art. 8
(Inserimento dell’art. 12.1 nella l.r. 31/2008 e conseguente modifica all’art. 12)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 12è inserito il seguente:
'Art. 12.1
(Strade dei vini e dei sapori)
1. La Regione promuove la realizzazione di percorsi enogastronomici, denominati strade dei vini e dei sapori, intesi come percorsi, inseriti in una cornice di attrattive paesaggistiche e culturali, lungo i quali si trovano prodotti vitivinicoli e agroalimentari a denominazione geografica protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), prodotti da agricoltura biologica e prodotti tradizionali. Promuove, altresì, la conservazione dei percorsi enogastronomici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022'.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono identificati in modo uniforme sul territorio regionale mediante un logo identificativo e apposita segnaletica di indicazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. Ogni percorso è realizzato e gestito in conformità agli standard minimi definiti con regolamento di attuazione. Con il medesimo regolamento sono definite le caratteristiche del logo identificativo e della segnaletica di indicazione. Sono, altresì, definiti:
a) i contenuti e le modalità di presentazione del progetto di cui al comma 4;
b) i casi e le modalità di revoca del riconoscimento di cui al comma 8 e le relative conseguenze;
c) le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza sugli standard minimi da parte della competente struttura regionale;
d) i contenuti minimi dello statuto di cui al comma 9 e della relazione di cui al comma 11;
e) i criteri di individuazione di un ambito territoriale omogeneo;
f) i tempi e le modalità per l'adeguamento alla nuova disciplina delle strade dei vini e dei sapori già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.

4. Il progetto di realizzazione e gestione di un percorso è presentato alla Regione, ai fini del riconoscimento, da un comitato promotore del quale devono far parte:
a) aziende agricole: vitivinicole o produttrici dei prodotti agroalimentari di cui al comma 1, singole o associate;
b) cantine o aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari di cui al comma 1, singole o associate;
c) aziende enoturistiche e agrituristiche;
d) consorzi di tutela dei vini o di altri prodotti di cui al comma 1;
e) un'azienda del settore della ristorazione.

5. Del comitato promotore possono inoltre far parte:
a) agenzie di viaggi e turismo;
b) enoteche e botteghe del vino, pubbliche o private;
c) aziende che svolgono attività di ricezione alberghiera ed extra-alberghiera e della ristorazione;
d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti di cui al comma 1 del territorio interessato;
e) musei della vite e del vino, della cultura e delle tradizioni contadine;
f) enti locali e loro consorzi, camere di commercio, enti gestori di parchi e riserve naturali;
g) organizzazioni professionali e associazioni dei settori interessati;
h) istituzioni e associazioni culturali, ambientali e ricreative con finalità strettamente attinenti agli scopi del percorso.

6. I soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono rappresentare almeno il trenta per cento della composizione di ciascun comitato.
7. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte dalle aziende agricole situate lungo i percorsi sono ricondotte alle attività agrituristiche e enoturistiche di cui al Titolo X della presente legge.
8. Il riconoscimento è disposto con decreto dirigenziale a seguito di verifica della conformità del progetto alle disposizioni del presente articolo e del regolamento e ha durata quinquennale. Al termine dei cinque anni il comitato di gestione di cui al comma 9, che intende mantenere il riconoscimento, deve ripresentare un progetto di gestione della strada per i cinque anni successivi. In un ambito territoriale omogeneo può essere riconosciuto un solo percorso.
9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento, il comitato promotore si costituisce in organismo associativo senza scopo di lucro, di seguito denominato comitato di gestione, dotato di un proprio statuto, quale soggetto responsabile dell'attuazione del progetto di cui al comma 4.
10. Il comitato di gestione ha il compito di:
a) presiedere alla realizzazione del progetto da parte di tutti gli aderenti al percorso;
b) coordinare l'insieme delle attività che vengono svolte;
c) vigilare sul mantenimento degli standard richiesti e sul rispetto degli impegni assunti;
d) curare i rapporti con le istituzioni del territorio;
e) curare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza dislocati lungo il percorso, nonché assumere ogni altra iniziativa volta al raggiungimento delle finalità perseguite;
f) diffondere la conoscenza del percorso attraverso un'attività promozionale e informativa esercitata anche in raccordo con iniziative di altri soggetti pubblici o privati;
g) ricevere le adesioni da parte dei soggetti interessati;
h) presentare domanda di accesso ai contributi.

11. Annualmente il comitato di gestione invia alla Regione una relazione sull'attività svolta.
12. La Regione vigila sul rispetto degli standard minimi afferenti ai percorsi riconosciuti.
13. Possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la conoscenza dei prodotti di cui all'articolo 1 e del territorio e, in particolare, per il finanziamento delle seguenti tipologie di spesa:
a) realizzazione della segnaletica;
b) campagne informative e di comunicazione;
c) realizzazione e implementazione di siti web e di applicazioni informatiche;
d) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni.

14. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimate in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023. Per gli esercizi successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.';
b) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 sono abrogati.
Titolo III
Ambito territoriale
Art. 9
(Introduzione dell’art. 6 bis alla l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 6è inserito il seguente:
'Art. 6 bis
(Disposizioni in tema di restituzione di contributi regionali concessi per la realizzazione di alloggi sociali)
1. L'operatore privato che, a causa di sopravvenute comprovate difficoltà economiche, rischi di trovarsi nell'impedimento di continuare a garantire l'erogazione del servizio abitativo pubblico o sociale può presentare a Regione Lombardia istanza motivata di restituzione dei contributi regionali percepiti per la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022', definisce le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per la valutazione della sussistenza delle condizioni di pubblico interesse ai fini del suo accoglimento, tenuto conto del tempo trascorso dall'investimento, della presenza di ulteriori unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici o sociali disponibili sul medesimo territorio comunale o nell'ambito territoriale di riferimento, della possibilità di mantenere la destinazione sociale dell'intervento realizzato, anche alla luce delle mutate condizioni di contesto sociale ed economico, nonché della protezione sociale degli assegnatari.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, l'operatore privato è tenuto a restituire a Regione Lombardia le somme percepite a titolo di contributo regionale, incrementate dagli interessi legali, aumentati dell'1 per cento, maturati dalla data di erogazione del contributo fino alla data di recupero dell'intero importo. Il dirigente della competente struttura regionale, a seguito della restituzione delle suddette somme, adotta i provvedimenti necessari per la risoluzione di eventuali convenzioni, atti unilaterali d'obbligo e ogni altra forma di garanzia relativa al finanziamento restituito, e dispone la rimozione dei vincoli di destinazione a servizio abitativo pubblico o sociale gravanti sugli alloggi realizzati con i contributi regionali.
4. I contratti di locazione in essere alla data di accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 conservano la loro efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.'.
Art. 10
(Disposizioni in tema di archivio stradale regionale per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti eccezionali. Modifiche all’art. 42 della l.r. 6/2012)
1. All'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 ter è sostituito dal seguente:
'6 ter. Dal 15 marzo 2022 l'archivio stradale regionale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. Entro il 31 dicembre 2022 la Regione costituisce il sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale da parte degli enti proprietari delle strade. Fino alla costituzione del suddetto sistema, la Regione inserisce nell'archivio stradale regionale i dati di percorribilità delle strade pubblicati sui siti degli enti proprietari fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, successivamente a tale data, quelli comunicati dagli stessi enti. Le cartografie pubblicate nell'archivio stradale regionale e validate dagli enti proprietari ai sensi dei commi 6 ter 1 e 6 ter 1.1, sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione e validazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.';
b) il comma 6 ter 1 è sostituito dal seguente:
'6 ter 1. Entro il 14 marzo 2022 gli enti proprietari delle strade verificano che i dati inseriti da Regione nell'archivio stradale regionale entro il 31 dicembre 2021 corrispondano a quelli pubblicati sui rispettivi siti e procedono alla loro validazione mediante conferma nel sistema informativo regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali. In mancanza della suddetta validazione, la stessa si intende acquisita.';
c) dopo il comma 6 ter 1 sono inseriti i seguenti:
'6 ter 1.1. Dal 1° gennaio 2022, per i dati comunicati dagli enti proprietari delle strade e per quelli già pubblicati nell'archivio stradale regionale per i quali gli enti proprietari presentano osservazioni, la validazione è effettuata dai medesimi enti entro sessanta giorni dalla comunicazione della Regione di avvenuto inserimento o aggiornamento dei dati, anche a seguito delle suddette osservazioni. In mancanza di validazione, la stessa si intende acquisita.
6 ter 1.1.1. Dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter, gli enti proprietari delle strade pubblicano le cartografie di rispettiva competenza nell'archivio stradale regionale. Le cartografie ivi pubblicati sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.';
d) alla data del 15 marzo 2022 il comma 6 bis è abrogato;
e) le lettere a) e b) del comma 6 quinquies sono abrogate;
f) alla lettera c) del comma 6 quinquies le parole 'di cui ai commi 6 ter e 6 quater' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 6 quater'.
2. Per l'implementazione dei sistemi informativi necessari per l'attuazione dei commi 6 ter, 6 ter 1 e 6 ter 1.1 dell'articolo 42 della l.r. 6/2012, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono previste nell'esercizio finanzio 2022 spese correnti per euro 180.000,00 e spese in conto capitale per euro 200.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 rispettivamente alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 10.2 "Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' e alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1.08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
Art. 11
(Modifica all’art. 67 della l.r. 6/2012)
1. Al comma 13 quater 1 dell'articolo 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(9) le parole 'commi 4 e 4 bis, e comunque non oltre il 30 giugno 2022,' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 4, e comunque non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio a seguito di aggiudicazione,'.
Art. 12
(Modifiche agli articoli 18 e 27 della l.r. 24/2006)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 18è aggiunto il seguente:
'1 bis. Ai fini della prevenzione della formazione e della dispersione in atmosfera di particolato fine e del contenimento delle emissioni inquinanti di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale, in occasione di periodi caratterizzati da elevate concentrazioni di inquinanti, dispone misure di limitazione a contrasto dell'inquinamento atmosferico, anche con efficacia limitata nel tempo, in applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e, in particolare, dei relativi articoli 9, 10 e 11.';
b) dopo il comma 11 dell'articolo 27 è inserito il seguente:
'11 bis. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 18, comma 1 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Laddove l'inosservanza delle misure di limitazione di cui al precedente periodo risulti sanzionabile anche ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica la sanzione di cui alla stessa l.r. 31/2008.'.
Art. 13
(Modifiche all’art. 47 della l.r. 26/2003)
1. All'articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 le parole 'ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi' sono sostituite dalle seguenti: 'ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti, di norma, ai confini amministrativi';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, la Regione può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO di cui al comma 1, attraverso l'individuazione di ATO, con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto anche dei seguenti parametri:
a) popolazione residente nel nuovo ATO e in quello rimanente a seguito dello scorporo non inferiore a 75.000 abitanti;
b) non pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e al parametro di cui alla lettera a) del presente comma. Negli ATO individuati ai sensi del presente comma, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 49 riferite alle provincie si applicano alle comunità montane.

1 ter. La proposta di individuazione di un nuovo ATO è corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale e al comma 1 bis del presente articolo, dell'analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento e di una proposta di piano economico finanziario. Sulla individuazione del nuovo ATO si esprime, con deliberazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito territorialmente interessato sul parametro di cui al comma 1 bis, lettera b), del presente articolo.
Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale determina:
a) il trasferimento al nuovo ATO delle risorse finanziarie, umane e strumentali in proporzione alla popolazione e alla superficie territoriale di riferimento;
b) la composizione del consiglio di amministrazione, garantendo rappresentanza ai comuni in ragione della loro dimensione.

1 quater. L'ufficio d'ambito neocostituito opera nel rispetto dell'unicità di gestione di cui all'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e, per il territorio dei comuni che al momento della sua costituzione risultano già confluiti nella gestione unica affidata dall'ufficio d'ambito della provincia di riferimento, è tenuto a indennizzare, per effetto del distacco dall'ATO e della parziale cessazione ex lege del rapporto convenzionale in essere con l'ufficio d'ambito della provincia, il soggetto gestore degli investimenti effettuati nei predetti comuni per la parte non ancora ammortizzata dagli introiti tariffari. In caso di contrasto sulla misura dell'indennizzo dovuto al soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO della provincia, la stessa sarà stabilita da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall'ATO neo costituito, uno dal soggetto gestore uscente e uno in accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano.
1 quinquies. L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) trasmette annualmente alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter.'.
Art. 14
1. All'articolo 53 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. I dati di monitoraggio in continuo delle portate di DMV sono rilevati e trasmessi all'autorità concedente e ad ARPA per la loro elaborazione e archiviazione. Tali dati sono resi disponibili all'autorità concedente tramite idoneo applicativo per il monitoraggio telematico in continuo del DMV sviluppato, gestito e implementato da ARPA secondo le specifiche tecniche definite ai sensi del comma 4 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e compatibilmente con i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità. I dati acquisiti sono resi pubblici in forma aggregata e di sintesi su apposita sezione dei siti internet dell'ARPA e dell'autorità concedente. Ogni onere per l'installazione, la manutenzione degli strumenti e la rilevazione, acquisizione e trasmissione dei dati è a carico dei concessionari titolari dell'utenza di acqua pubblica ovvero dei richiedenti la concessione.';
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Spettano ad ARPA le seguenti attività di supporto tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999, effettuate anche nell'ambito delle istruttorie svolte dall'autorità concedente per l'attuazione degli obblighi di cui al comma 1:
a) la valutazione tecnica di conformità dei progetti presentati per l'installazione dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 4;
b) la gestione e la manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'applicativo di cui al comma 3 e secondo quanto ivi previsto;
c) la configurazione, l'allacciamento delle stazioni al sistema di monitoraggio e la relativa successiva attivazione;
d) la gestione degli allarmi generati da problemi tecnici di trasmissione o anche di acquisizione dei dati di cui al comma 3;
e) il supporto ai concessionari e all'autorità concedente per l'analisi degli allarmi e per la risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica o anche informatica inerenti alla rilevazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 3;
f) la verifica della corretta installazione e del funzionamento degli strumenti per la misurazione del DMV per i progetti di cui alla lettera a), comunicandone gli esiti all'autorità concedente anche ai fini dell'eventuale applicazione di quanto previsto all'articolo 54, comma 2 bis.

3 ter. Per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui al comma 3 bis si provvede a una adeguata rimodulazione della capacità assunzionale della Giunta regionale, nella misura di due unità di personale non dirigenziale in favore di ARPA.
3 quater. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) è stabilita la data di effettivo esercizio, da parte di ARPA, delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui al comma 3 bis;
b) sono disciplinati i tipi di dati trattati mediante l'applicativo di cui al comma 3, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione, nonché le misure adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.'.
2. Alle spese per l'attuazione del comma 3 ter dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, previste in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede con le risorse appositamente stanziate con la legge di approvazione del bilancio 2022-2024 a valere sul contributo di funzionamento erogato da Regione a favore di ARPA, di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 13.1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
Art. 15
(Estensione dell'ambito di applicazione della cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana. Modifiche all'art. 23 bis della l.r. 12/2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole 'i comuni e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)' sono inserite le seguenti: ', nonché le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016,';
b) al primo periodo dopo le parole 'per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana' sono inserite le seguenti: 'sul territorio lombardo';
c) al primo periodo dopo le parole 'in relazione alle aree e agli immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali,' sono inserite le seguenti: 'nonché in relazione alle aree e agli immobili dagli stessi apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società a controllo pubblico di cui al presente articolo nel rispetto della disciplina statale di riferimento per tali fondi,';
d) al secondo periodo le parole 'da parte degli enti' sono sostituite dalle seguenti: 'da parte dei soggetti'.
Art. 16
(Modifica all’art. 5 della l.r. 31/2014)
1. All'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(14)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5.1. La durata della proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali, già disposta ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 5, è estesa di ulteriori dodici mesi successivi all'efficacia dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati. Laddove, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022', sussistano ancora le condizioni per deliberare la proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali di cui al secondo periodo del comma 5, tale proroga può essere disposta, con deliberazione motivata del consiglio comunale interessato, con durata pari a ventiquattro mesi successivi all'efficacia dell'adeguamento della pianificazione prescritto al comma 2. Nei casi di proroga di validità dei documenti di piano dei PGT di cui al presente comma restano ferme, per i comuni interessati, l'applicazione di quanto previsto al comma 3 e la possibilità di procedere ai sensi del quinto periodo del comma 4.'.
Art. 17
1. All'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(15)è apportata la seguente modifica:
a) all'alinea del comma 9 dopo le parole 'le seguenti disposizioni' sono inserite le seguenti: ', fatta eccezione per il disposto di cui alla lettera d) con decorrenza dal 1° gennaio 2022,'.
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2021, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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