Legge Regionale 29 dicembre 2015 , n. 42

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2016

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-29;42

Art. 20
(Personale trasferito in Regione in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)
1. Il personale delle province e della Citta' metropolitana di Milano che, a seguito del riordino delle funzioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è trasferito in Regione confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale e non è computato ai fini del rispetto dei limiti numerici previsti, per la dirigenza, dall'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e, per il comparto, dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013).
2. Al termine del processo di trasferimento del personale di cui al comma 1 la dotazione organica regionale è incrementata con deliberazione della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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