Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 16
(Usi plurimi delle alzaie e degli argini)
1. L'utilizzo delle alzaie e degli argini di canali e corsi d'acqua pubblici è riservato all'autorità idraulica per l'espletamento delle attività connesse alla loro natura di pertinenza idraulica.
2. L'autorità idraulica può consentire usi ulteriori, purché compatibili con quelli primari. Quando tali usi prevedono una fruizione collettiva dell'alzaia o dell'argine, l'autorità idraulica o il soggetto gestore definisce e rende noti limiti e condizioni per la compatibilità e la sicurezza dell'utilizzo dell'alzaia o dell'argine con gli usi primari.
3. La Regione può contribuire a migliorare la fruibilità e la sicurezza delle alzaie e degli argini mediante finanziamenti e specifici accordi con le autorità idrauliche e con i soggetti gestori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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