Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 12(18)
(Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)
1. La Regione, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di affidamento dei contratti e subcontratti pubblici e della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell’indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell’ambito di una più globale strategia di contrasto all’illegalità in Lombardia.
2. La Regione vigila, altresì, sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti connessi ai grandi eventi, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, nel rispetto e in esecuzione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dei successivi decreti legislativi di attuazione, adotta le procedure amministrative e organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. La Regione realizza una piattaforma informatica per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei subcontratti tra la stazione appaltante, gli aggiudicatari e affidatari per la Regione stessa e gli enti del sistema regionale, nel perseguimento di fini di trasparenza, di legalità e per un miglior impiego delle risorse pubbliche. La Regione promuove l’utilizzo della piattaforma informatica presso tutti gli enti locali, al fine di acquisire all’interno dei sistemi informatici regionali i dati della filiera dei contratti pubblici stipulati a livello locale.
5. La Giunta regionale, su proposta dell’Organismo regionale per le attività di controllo, istituito con legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell’Organismo regionale per le attività di controllo), disciplina con proprio atto le modalità e i termini per l’utilizzo della piattaforma informatica di cui al comma 4, approvando le Linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T & T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
6. Le linee guida definiscono le modalità di trasmissione dei dati in applicazione della normativa, comprese le disposizioni dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), consentendo di realizzare pienamente la trasparenza e tracciabilità del flusso di denaro determinato dalla aggiudicazione ed esecuzione di un contratto pubblico e, per quanto riguarda i lavori pubblici, costituiscono importante elemento di conoscenza per l’efficacia dei controlli dei cantieri da parte delle stazioni appaltanti e delle autorità sanitarie e di sicurezza, quale strumento per l’attività di contrasto nei confronti di fenomeni come il lavoro “nero” e la penetrazione della criminalità organizzata.
7. L’Organismo regionale per le attività di controllo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2018, verifica i risultati dell’applicazione delle Linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T & T) di cui al comma 5.
8. I dati acquisiti nell’applicativo informatico sono pubblicati sul sito internet della Regione e degli enti del sistema regionale e saranno conservati per dieci anni dopo la rimozione dalla pubblicazione con l’osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
9. Alle disposizioni di cui al comma 3 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale. La Giunta regionale, nell’esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera i), dello Statuto di autonomia, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
NOTE:
18. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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