Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 16
(Agenzia regionale dell'emergenza urgenza) (184)
1. È istituita l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112. L'AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale. L'AREU opera inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale.(185)
2. Per le funzioni di cui al comma 1 l’Agenzia:(186)
a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato al Welfare;
b) svolge, su indicazione della direzione generale Welfare, le funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e del Ministero della Salute;
c) dirige l’attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema sociosanitario, come definito nei rapporti convenzionali, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale;(187)
d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
e) gestisce il convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
f) assicura il coordinamento logistico del rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
g) garantisce, in collaborazione con le ATS e le ASST e in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale, l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i), l’erogazione dei LEA di competenza e dei relativi controlli nell’ambito dell’attuazione della programmazione regionale;(188)
h) assicura, in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale, attività scientifiche e di ricerca su modelli organizzativi relativi agli ambiti di competenza valorizzando l’esperienza dell’emergenza urgenza con particolare riferimento allo sviluppo dell’attività formativa;(189)
h bis) garantisce l'attivazione, nell'ambito del processo di integrazione tra sistema dell’emergenza urgenza pre-ospedaliero e la rete ospedaliera per contrastare l'incremento dì invio di mezzi di soccorso di base e il conseguente fenomeno del sovraffollamento dei Pronto soccorso, di una centrale di approfondimento clinico, denominata Centrale medica integrata (CMI), con il compito di rivalutare le chiamate pervenute alle sale operative regionali di emergenza urgenza (SOREU) identificate come non emergenti-urgenti, rispondendo all'iniziale bisogno di cura e riorientando successivamente, attraverso il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117), il cittadino sui servizi territoriali, ivi compresa la medicina di continuità assistenziale.(190)
3. L’Agenzia garantisce altresì l’operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS e le ASST competenti, il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117). In riferimento all’attività NUE 112 svolta dall’Agenzia, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l’afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa.(191)
4. Sono organi dell’Agenzia: il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione:
a) il direttore generale, nominato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, per lo svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato da un direttore sanitario e un direttore amministrativo. L’incarico affidato al direttore generale ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;(192)
b) al direttore sanitario e al direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le medesime figure professionali.
5. Per quanto riguarda il generale funzionamento dell’Agenzia si applicano tutte le norme relative agli altri enti del servizio sanitario regionale.
6. Al fine di garantire la piena operatività dei servizi a rete, ferme restando le altre modalità di finanziamento previste dall’articolo 27, la Giunta regionale assegna annualmente all’AREU un finanziamento per quota capitaria per ogni funzione da svolgere, rapportata agli utenti assistiti, tenendo conto delle spese di funzionamento, mantenimento e sviluppo dell’attività, nonché una quota per ogni funzione ulteriore assegnata dalla Giunta regionale.
7. In relazione al NUE 112, la Giunta regionale, oltre ad assegnare annualmente uno specifico finanziamento secondo quanto previsto dal comma 6, definisce le modalità di collaborazione dell’Agenzia con altre amministrazioni pubbliche per l’implementazione e lo sviluppo del servizio sul territorio nazionale.(193)
8. In occasione dell’adozione dei provvedimenti di natura programmatoria, organizzativa e finanziaria, relativi alle funzioni di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale acquisisce il parere dell’Agenzia sul fabbisogno necessario al regolare svolgimento di tali funzioni, sia in termini di risorse umane sia in termini di risorse finanziarie correnti e di investimento, anche al fine di favorire e garantire la partecipazione ai soggetti del terzo settore.(194)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi