Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 26
(Unità di offerta sociosanitarie)(270)
1. Le unità di offerta sociosanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo svolto delle unità d’offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le loro famiglie promuovendone lo sviluppo e l’innovazione continua in relazione ai bisogni complessi emergenti. 3.
3. La Giunta regionale individua le unità di offerta sociosanitaria in coerenza con quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera a).(271)
4. La Giunta regionale definisce, con successivi provvedimenti, i criteri e le modalità di riordino e riqualificazione della rete sociosanitaria regionale nella prospettiva di una piena integrazione, tra dimensione sociosanitaria e sociale, nella risposta ai bisogni complessi con specifico riguardo all’area dei consultori, della riabilitazione, della disabilità, delle dipendenze, del disagio giovanile e della fragilità e non autosufficienza.(272)
5. Nell’attività di cui al comma 4 la Giunta regionale promuove mediante gli strumenti del progetto di vita e del budget di salute l’aggiornamento degli standard assistenziali e di accreditamento della rete erogativa di offerta attraverso:(273)
a) modalità di presa in carico della persona con fragilità attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, socio sanitaria e sociale, in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia anche attraverso l’uso di nuove tecnologie e di modelli assistenziali innovativi;(274)
b) l’implementazione di modalità di valutazione dei bisogni e dell’emersione dei desideri e delle preferenze della persona attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica, assistenziale e sociale, utilizzando le scale in essere presso le Regioni tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale della complessità del bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;(275)
c) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona con fragilità e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare; (276)
d) strumenti di supporto alla persona con fragilità e alla sua famiglia, eventualmente anche con trasferimenti monetari, nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte di famigliari e vicinato sulla base del piano personalizzato;(276)
e) strumenti di supporto alla persona con fragilità e alla sua famiglia anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare.(276)
5 bis. La Regione, nell’ambito del piano di riordino complessivo della rete d’offerta e dei requisiti di cui al comma 5, al fine di innalzare progressivamente i livelli qualitativi delle prestazioni residenziali, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)› avvia una sperimentazione per attivare titoli destinati a soggetti affetti da gravi disabilità utilizzabili dall’utente presso le unità d’offerta accreditate a contratto in coerenza con la cornice regolatoria vigente.(277)
5 ter. La Giunta regionale, su domanda del soggetto interessato e previo parere dell’ATS competente per territorio e della conferenza dei sindaci:
a) dispone la modificazione del vincolo di destinazione gravante sui beni immobili a cui si riferisce il finanziamento regionale concesso ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
b) autorizza l’alienazione dei beni di cui alla lettera a) o la costituzione di diritti reali sugli stessi beni a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione allo svolgimento di attività sociosanitarie per la medesima durata del vincolo.(278)
5 quater. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25, comma 3, della l.r. 3/2008, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 23/2015, comporta la restituzione dei finanziamenti concessi.(278)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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