Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 8

Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;8

Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta i risultati e l'efficacia degli interventi disciplinati dalla presente legge per sostenere le emittenti radiotelevisive locali e preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza dell'informazione in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive: gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e i beneficiari raggiunti; i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Per consentire la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla relazione di cui al comma 1, i beneficiari degli interventi di sostegno previsti agli articoli 3 e 5 sono tenuti a fornire alla Giunta regionale informazioni dettagliate sull'utilizzo delle risorse ricevute ai sensi della presente legge.
3. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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