LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001 , N. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13

Titolo I
PREVENZIONE
Art. 1.
Oggetto.
1. La presente legge detta norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) ed in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112) e si prefigge i seguenti obiettivi:
a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
b) prescrivere l’adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l’inquinamento acustico.
Art. 2.
Classificazione acustica del territorio comunale.
1. I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all’art. 3, la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995 , provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1 vengono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalle disposizioni statali emanate in attuazione della legge 447/1995 . È fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, la facoltà di individuare, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, valori limite inferiori; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge) .
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:
a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d’uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A);
c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d’uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995 , un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b);
d) non possono essere comprese in classe I, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell’intorno aeroportuale;
e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all’interno delle zone di rispetto B dell’intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;
g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;
h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;
i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;
l) la localizzazione e l’estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all’aperto devono essere tali da minimizzare l’impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;
m) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
Art. 3.
Procedure di approvazione della classificazione acustica.
1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio.
2. Contestualmente al deposito all’albo pretorio la deliberazione è trasmessa all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e ai comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell’articolo 15, comma 4.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell’approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall’approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all’articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000 , le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.
Art. 4.
Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica.
1. Il comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 3, anche con l’eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.
2. Nel caso in cui il comune provveda all’adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall’adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.
Art. 5.
Previsione d’impatto acustico e clima acustico.
1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/1995 , tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Nella deliberazione di cui al primo periodo sono definiti, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, casi tipo per i quali la documentazione è resa in forma semplificata di autocertificazione, nonché casistiche di standardizzazione semplificata della documentazione per tipologie di attività.(1)
2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree di cui all’art. 8, comma 3, della legge 447/1995 , tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.
3. L’ente competente all’approvazione dei progetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge 447/1995 e al rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 447/1995 acquisisce, fatta eccezione per i casi tipo e per le casistiche di standardizzazione di cui al comma 1, il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sulla documentazione di previsione d’impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.(2)
4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.
Art. 6.
Aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo.
1. Il gestore di una aviosuperficie o di una area dove sono effettuati gli atterraggi e i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), e al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo), al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d’uso deve presentare all’amministrazione comunale territorialmente competente la documentazione di previsione d’impatto acustico redatta secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Per i nulla osta e le concessioni d’uso esistenti che risultassero non rispettosi dei limiti acustici delle aree interessate dall’attività aerea, i gestori si obbligano alla realizzazione di piani di risanamento acustici volti a riportare i livelli sonori nei limiti previsti per le zone interessate, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il comune acquisisce il parere della provincia sugli aspetti di interesse sovracomunale, conformandosi alle eventuali prescrizioni in esso contenute. Il provvedimento comunale può prescrivere specifiche misure per il contenimento dell’inquinamento acustico dovuto all’uso dell’infrastruttura. Le valutazioni dell’amministrazione comunale devono essere comunicate all’Ente nazionale per l’aviazione civile, alla direzione della circoscrizione aeroportuale e alla Regione. Sono fatte salve le competenze di altri enti e le norme relative allo svolgimento delle attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.
Art. 7.
Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.(3)
3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.
4. Il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.(4)
Art. 8.
Attività temporanee.
1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995 , il comune si attiene alle modalità di cui al presente articolo.(5)
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:
a) i contenuti e le finalità dell’attività;
b) la durata dell’attività;
c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività;
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
3. Nell’autorizzazione il comune può stabilire:
a) valori limite da rispettare;
b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
3 bis. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l’immagine della Lombardia si applica un regime di deroga ai limiti di rumore ai sensi del comma 3 ter, cui si conformano le autorizzazioni comunali relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello specifico evento.(6)
3 ter. Le autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di rumore relative agli eventi di cui al comma 3 bis si conformano ai seguenti criteri:(7)
a) fatte comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le limitazioni all’orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell’autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell’evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale;
b) il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all’orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi scientifici internazionali.
Titolo II
RISANAMENTO
Art. 9.
Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto.
1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presentano alla Regione e al comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 447/1995 .
2. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture individuano le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti e trasmettono i dati relativi alla Regione e al comune.
3. Il comune, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dei dati di cui al comma 2, può notificare alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ed alla Regione l’eventuale superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio.
4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, il comune può far pervenire alla Regione eventuali osservazioni sui piani di cui al comma 1.
5. Sono fatte salve le azioni dei comuni espletate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) e gli interventi di risanamento acustico effettuati ai sensi dell’art. 3 del decreto medesimo. In caso di inadeguatezza degli interventi per il rispetto dei limiti prescritti, l’ulteriore adeguamento può essere realizzato in un tempo pari a quello necessario per completare l’ammortamento degli interventi di bonifica acustica già attivati, purché rispondenti ai principi della legge 447/1995 .
6. La Giunta regionale può promuovere con le società e gli enti gestori accordi che abbiano per oggetto i tempi per l’attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 1, l’ordine di priorità degli interventi previsti nei piani, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e la ripartizione degli oneri dell’attività congiunta di risanamento.
7. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi dell’attività di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione e al comune.
8. La Regione, per l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 1, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
Art. 10.
Piani di risanamento acustico delle imprese.
1. Il piano di risanamento acustico di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 447/1995 , deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell’impresa.
2. Il piano di risanamento acustico dell’impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.
4. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell’impresa al comune.
Art. 11.
Piani di risanamento comunali.
1. Il comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all’adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:
a) del piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
b) di programmi di riduzione dell’inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.
2. Il piano di risanamento acustico comunale è adottato dal comune entro trenta mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 2, comma 3, e trasmesso alla provincia e alla Regione entro trenta giorni dall’adozione.
3. La provincia formula proposte alla Regione sugli interventi di risanamento acustico da attuare prioritariamente nel territorio di competenza, tenendo anche conto del risanamento delle proprie infrastrutture ed impianti. Tali proposte devono essere presentate alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno per l’inserimento nel piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995 .
4. La Giunta regionale formula, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune previsti dall’art. 7, comma 5, della legge 447/1995 . La relazione biennale sullo stato acustico deve comunque contenere una dettagliata descrizione ed analisi sull’inquinamento acustico:
a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;
b) diretto o indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie, club, locali pubblici che abbiano emissioni sonore dovute ai sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati delle misure di bonifica dell’inquinamento acustico ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle modalità e i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra indicati.
Art. 12.
Piano regionale di bonifica acustica.
1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio, tenendo conto in particolare:
a) dell’entità del superamento dei limiti;
b) dell’entità della popolazione esposta al rumore;
c) dei recettori sensibili.
2. Il Consiglio regionale approva il piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995 .
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi.
Art. 13.
Traffico stradale.
1. Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante:
a) il piano urbano del traffico;
b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune;
d) il piano di risanamento comunale di cui all’art. 11.
2. I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 285/1992, devono comprendere:
a) l’analisi dell’inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
b) l’indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico;
c) l’indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;
d) la definizione e l’organizzazione di banche dati che permettano di descrivere l’evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;
e) le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune.
3. I finanziamenti e gli incentivi regionali per l’acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico devono privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive.
Art. 14.
Traffico aereo.
1. Per gli aeroporti aperti al traffico civile i comuni, entro tre mesi dalla determinazione delle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale) , provvedono ad adottare le opportune varianti di adeguamento del piano regolatore generale così come disposto dall’art. 7 del predetto decreto.
2. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la concessione di incentivi e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati a ridurre l’incompatibilità tra il livello di rumore aeroportuale e gli usi legittimi e preesistenti del suolo nelle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale.
3. Per gli aeroporti aperti al traffico civile l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente cura l’aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell’indice di valutazione del rumore aeroportuale.
4. Per ogni aeroporto aperto al traffico civile la società o ente gestore dell’aeroporto fornisce annualmente alla Regione e alla provincia le informazioni relative all’impatto acustico delle attività aeroportuali, quali l’utilizzo delle piste e le misure già attuate o previste per la riduzione dell’impatto da rumore nelle aree esterne al sedime aeroportuale.
5. La Giunta regionale formula direttive e linee guida relativamente ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione di dati, agli interventi per la minimizzazione dell’impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali anche ai fini del loro coordinamento ed integrazione a livello regionale.
Titolo III
CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI
Art. 15.
Controlli e poteri sostitutivi.
1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell’ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA) .
2. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all’ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell’ARPA, così come stabilito dall’art. 26, comma 5, della L.R. 16/1999 .
3. Gli oneri derivanti all’ARPA per l’esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l’ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26, comma 5, della L.R. 16/1999 . Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell’ARPA, approvato ai sensi dell’art. 3, comma 2, della stessa L.R. 16/1999 .
Art. 16.
Sanzioni.
1. Ferma restando l’applicazione dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge 447/1995 , la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all’art. 10, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
Art. 17.
Contributi agli enti locali e alle autorità responsabili degli agglomerati.(9)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati sulla base di apposite convenzioni, contributi a fondo perduto fino all’ottanta per cento della spesa ammissibile per la predisposizione della classificazione acustica di cui all’art. 2.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni e alle province contributi a fondo perduto in conto capitale o in conto interessi una tantum fino all’ottanta per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di opere di loro competenza per l’attuazione del piano comunale di risanamento acustico di cui all’art. 11 e per gli interventi di cui all’art. 14, comma 2, dando priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento acustico, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 2, della legge 447/1995 .
3. La Giunta regionale stabilisce:
a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
b) i criteri e le priorità per l’ammissione al contributo;
c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo;
d) le modalità di erogazione dei contributi;
e) le verifiche sull’attuazione delle opere o adempimenti previsti;
f) i criteri per l’eventuale revoca del contributo finanziario.
3 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e per ciascuno di essi l’autorità responsabile per gli adempimenti stabiliti dal medesimo decreto per gli agglomerati. La Giunta è autorizzata a concedere alle province, ai comuni ed alle autorità responsabili degli agglomerati contributi alle spese per la mappatura acustica di cui al citato d.lgs.194/2005. Qualora l’autorità responsabile degli agglomerati sia la Regione, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare direttamente le spese necessarie alla realizzazione della mappatura acustica e del piano di azione di cui al medesimo d.lgs. 194/2005.(10)
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 18.
Norma finanziaria.
1. Per le spese sostenute dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente per la attività di cui al comma 3 dell’art. 14è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di lire 50.000.000 (euro 25.822,85).
2. Per la concessione dei contributi per la predisposizione della classificazione acustica dei territori comunali, di cui al comma 1 dell’art. 17 e in conto interessi una tantum per la realizzazione delle opere in attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui al comma 2 dell’art. 17, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa complessiva di lire 950.000.000 (euro 490.634,05).
3. All’onere complessivo di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) previsto dai commi 1 e 2 si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell’u.p.b. 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l’anno 2002 (voce 4.9.7.3.2.163.9042).
4. Alle autorizzazioni relative alle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del Bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l’anno 2002, le seguenti variazioni:
a) la previsione di spesa dell’u.p.b. 1.1.2.4.2.229 "Operatività dell’ARPA" è incrementata di Lire 50.000.000 (euro 25.822,85);
b) all’area 4, funzione obiettivo 9.7 è istituita l’u.p.b. 4.9.7.3.2.163 "Piano triennale regionale degli interventi di risanamento acustico" con previsione di spesa di Lire 950.000.000 (euro 490.634,05);
c) la previsione di spesa dell’u.p.b. 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" è ridotta per l’anno 2002 di Lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90).
5 bis. Agli oneri conseguenti al comma 3 bis dell’articolo 17, quantificati in € 50.000,00 per il 2013 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. Agli oneri destinati al finanziamento delle spese necessarie alla realizzazione della mappatura acustica e del piano di azione di cui al d.lgs.194/2005 quantificati in 250.000,00 euro per il 2015 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento” - titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.(11)
Art. 19.
Adeguamenti dei regolamenti edilizi e d’igiene.
1. I regolamenti edilizi e d’igiene devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro un anno dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 20.
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi