Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 128
(Tariffe per le prestazioni a favore di terzi)
1. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché di sanità pubblica veterinaria, inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati, sono determinate sulla base di direttive della Giunta regionale.
1 bis. Al fine di garantire la copertura del costo effettivo dei servizi di controllo sugli impianti di macellazione, le ATS utilizzano gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'Allegato A, sezioni da 1 a 6, del d.lgs. 194/2008 nel caso in cui le maggiorazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo non siano sufficienti a coprire integralmente tale costo.(407)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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