Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 5
(Istituzione del registro generale regionale del volontariato)
1. È istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato. La Giunta regionale provvede:
a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le attività di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) a emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, le modalità e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni .
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 dà diritto all'iscrizione nel registro del volontariato.
3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al Presidente della Giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa od operativa, per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività; tale parere deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole.
4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.
5. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni chieste.
6. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
7. La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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