Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 73
(Disincentivi del gioco di azzardo lecito)
1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e contributi economici comunque denominati ai sensi della presente legge, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno delle imprese turistiche e delle imprese dell'attrattività territoriale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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