Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 20
(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata)
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, mediante:
a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
2. La Regione eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.
3. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo le vittime devono essere residenti in Lombardia al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi