Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 28
(Finalità e disposizioni comuni)
1. Il presente capo disciplina l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico mediante programmi di razionalizzazione e sviluppo di competenza regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le modalità attuative del presente capo.
2. Gli enti proprietari possono procedere alla alienazione e valorizzazione di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione, economicità e diversificazione della gestione del patrimonio, nella misura massima del 15 per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, le unità abitative alienabili, incluse quelle conferite ai fondi immobiliari di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non possono eccedere la quota percentuale del 5 per cento. La restante quota percentuale è valorizzabile esclusivamente con le modalità alternative di cui all'articolo 31.
2 bis. In deroga ai limiti percentuali di cui al comma 2, i comuni possono procedere alla alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio abitativo pubblico: (48)
a) nella misura massima del cinquanta per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente sino a 5.000 abitanti anche in deroga al comma 1 dell’articolo 29;
b) nella misura massima del trenta per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
b bis) nella misura massima del quindici per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti.(49)
3. I proventi delle alienazioni sono destinati al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e, solo in via residuale, all'acquisto ed alla nuova realizzazione di alloggi sociali.(50)
3 bis. I proventi delle valorizzazioni di cui all’articolo 31 concorrono, insieme ai canoni di locazione dei servizi abitativi pubblici di cui all’articolo 24, a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare e, per il 2020, le morosità incolpevoli.(51)
4. Per le finalità di cui al comma 2, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico. Il programma può prevedere l'alienazione di alloggi, liberi o occupati, o anche altre modalità di valorizzazione, come previsto all'articolo 31. Il programma è elaborato previa valutazione del fabbisogno di servizi abitativi pubblici e sociali sul territorio comunale e nel rispetto, oltre che delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. Il programma ha durata triennale e deve essere sottoposto a nuova approvazione, qualora decorso il triennio, l'ente proprietario intenda completarne l'attuazione. Il prezzo di vendita è fissato dall'ente proprietario tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile in relazione al valore di mercato. A tal fine, l'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale le unità abitative alienate o diversamente valorizzate, l'ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo. Il completo utilizzo dei proventi è condizione necessaria per l'approvazione dei nuovi programmi di alienazione e valorizzazione nonché per accedere ai finanziamenti concessi dalla Regione per le medesime finalità.
5. Le unità abitative alienate ai sensi dell'articolo 29 non possono essere rivendute prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative deve essere inserita, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.(52)
6. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall'ente proprietario tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile in relazione al valore di mercato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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