Legge Regionale 30 dicembre 2015 , n. 45

Istituzione del comune di Corteolona e Genzone, mediante la fusione dei comuni di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-30;45

Art. 1
(Finalità)
1. I comuni di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, sono fusi in unico Comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato 'Corteolona e Genzone'.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Corteolona e Genzone alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Partecipazione)
1. Nello statuto del nuovo comune deve essere previsto che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
Art. 4
(Rimborso spese)
1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in 15.000,00 euro si provvede nell'ambito dello stanziamento della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.
2. Alle spese di cui all'articolo 4, quantificabili in 1.000 euro, si provvede mediante impiego delle somme stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali' - programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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