Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 36
(Agevolazioni e finanziamenti)
1. La Regione può concedere agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, degli immobili per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;
e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;
f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.
2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.
3. La Regione può provvedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l'esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.
4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. La Regione può fornire sostegno finanziario e organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.
6. La Regione può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale.
7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati agevolazioni e finanziamenti:
a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri;
b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.
8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.
9. Il Club alpino italiano Lombardia, l'Associazione nazionale alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:
a) manutenzione dei sentieri;
b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
d) tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie ferrate.
10. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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