Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;31

Art. 10
(Sanzioni)
1. I comuni provvedono a irrogare le sanzioni in ragione della gravità delle violazioni accertate, in base ai seguenti criteri:
a) sanzione non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro, a seconda del grado di incompletezza dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna o dell'assenza dei dati da rendere disponibili, in caso di inottemperanza, da parte dei gestori, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
b) sanzione non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 6.000 euro in caso di mancata, parziale o tardiva realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3. L'ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l'inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso;
c) sanzione non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in ragione della dimensione dell'impianto, in caso di mancato rispetto del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, da parte di progettisti, installatori o gestori. L'ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l'inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono riscosse e introitate dai comuni, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 1/2012.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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