Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 119
(Collegio di esperti)
1. La Regione e la Provincia di Sondrio si avvalgono della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente.(368)
2. Il collegio è composto da:
a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle università della Lombardia;
b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;
e) un funzionario designato dal dirigente competente.
3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.
4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della direzione generale competente.
5. Per la partecipazione alle sedute del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o rimborso spese.(369)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
368. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
369. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. rrr) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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