Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 7

Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7

Art. 10
Modalità di presentazione della domanda
1. In caso di installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, il proprietario procede a inoltrare la richiesta di autorizzazione alla provincia territorialmente competente.
2. Il modello di domanda ed i relativi contenuti sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente.
3. La documentazione trasmessa a corredo della domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva, non costituisca fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di detrimento della qualità delle acque sotterranee in rapporto agli usi legittimi di queste.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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