Legge Regionale 19 maggio 2021 , n. 7

Legge di semplificazione 2021

(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6

Art. 18
(Derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal Programma regionale di gestione dei rifiuti)
1. L'autorità competente all'approvazione dei progetti di realizzazione o modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti può consentire la deroga, in diminuzione, alle distanze minime dagli ambiti residenziali e alle distanze minime dalle funzioni sensibili, previste dal Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), per istanze corredate dai pareri favorevoli sulla derogabilità da parte del comune sede dell'impianto da autorizzare e dei comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili situati entro i limiti di distanza previsti dai criteri localizzativi del PRGR. I pareri di cui al primo periodo sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta di cui al comma 2, a seguito di valutazione sito-specifica in relazione agli aspetti morfologico-territoriali.
2. I pareri comunali di cui al comma 1, da rendere a seguito di specifica richiesta del proponente, sono depositati a corredo dell'istanza di modifica degli impianti di gestione rifiuti di cui allo stesso comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti a servizio di attività esistenti, presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione dell'aggiornamento del vigente PRGR.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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