Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 8
(Funzioni soppresse)
1. Restano soppresse le funzioni amministrative relative a:
a) approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;
b) assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;
c) presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse);
d) approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'articolo 85 del d.p.r. 616/1977.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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