Legge Regionale 1 luglio 2015 , n. 18

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi(1)

(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18

Art. 5
(Orti urbani e collettivi)(9)
1. I comuni e gli enti gestori delle aree protette, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono l'impiego di tali terreni per la creazione di orti urbani e collettivi.(10)
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi della legislazione regionale vigente, che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli 'Orti di Lombardia', conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.
3. Ciascun progetto per la realizzazione di orti urbani prevede la suddivisione in almeno dieci particelle delle dimensioni minime di venticinque metri quadrati ciascuna, al netto delle strade interpoderali e della realizzazione di uno spazio comune.(11)
4. I progetti per la realizzazione di orti urbani possono prevedere dimensioni inferiori e composizioni differenti da quelle di cui al comma 3, nel caso in cui dimostrino un significativo contributo alla riqualificazione ed al miglioramento estetico del paesaggio urbano e possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.
5. I progetti per la realizzazione di orti collettivi possono prevedere dimensioni complessive inferiori a quelle di cui al comma 3 e possono essere assegnati in gestione dai comuni ad associazioni senza scopo di lucro.
6. Gli orti urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, anziani o cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle persone fisiche richiedenti.(11)
7. Gli enti di cui al comma 1 assegnano a ciascun nucleo familiare o associazione una sola particella corrispondente ad un orto.
NOTE:
9. La rubrica è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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