Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 87 bis
(Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato)(167)
1. Gli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria sono dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Dette apparecchiature possono essere installate anche in deroga all’obbligo di dotazione dell’impianto di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina, qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica. In caso di mancato adempimento entro i termini fissati dall’articolo 28, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal medesimo comma.
2. La modalità di rifornimento di cui al comma 1 può essere esercitata durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto, rilasciata dall’ufficio delle dogane, o di suoi coadiuvanti.
NOTE:
167. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. k) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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