Legge Regionale 28 settembre 2018 , n. 13

Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-09-28;13

Art. 2
(Costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo)
1. L'Organismo regionale per le attività di controllo è composto da nove membri, compreso il Presidente, esterni all'amministrazione regionale, nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono espressione delle minoranze consiliari. Le procedure di designazione sono disciplinate secondo quanto previsto dagli articoli 2, 4, 8 e da 11 a 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).(1)
3. Il Presidente della Regione, conclusa la procedura di cui al comma 1, provvede con proprio decreto alla costituzione dell'Organismo.
4. I componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo sono scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità con esperienze, nel settore pubblico o privato, e competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici.(3)
5. Non possono rivestire il ruolo di componenti dell'Organismo e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.
6. I componenti dell'Organismo non possono essere scelti tra persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché tra persone che ricoprono cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Inoltre non devono rientrare tra i soggetti previsti dagli articoli 5, 6, fatta eccezione per i numeri 3) e 5) della lettera a) del comma 1, e 7 della l.r. 32/2008, nonché dall'articolo 3, comma 1, lettere f), i), j), l) e m), e dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale)(4).
7. L'Organismo regionale per le attività di controllo è costituito entro centocinquanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale e dura in carica sino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione del nuovo Organismo regionale per le attività di controllo. I componenti dell’Organismo regionale per le attività di controllo possono essere confermati una sola volta.(5)
8. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti dell'Organismo, lo stesso decade ed è ricostituito entro sessanta giorni dall'intervenuta decadenza.(3)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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