Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 26
(Strutture e sistemi agro-forestali di difesa del suolo. Modifica all'articolo 23 della l.r. 31/2008)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(16)è aggiunto il seguente:
'2 bis. La Regione riconosce nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato in muro a secco o attraverso il modellamento del pendio naturale, uno strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque. Il terrazzamento artificiale costituisce espressione del patrimonio e delle tradizioni rurali, meritevole di conservazione e valorizzazione. A tal fine la Regione stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati alla manutenzione dei terrazzamenti per prevenire fenomeni di abbandono e di colonizzazione forestale tali da comprometterne la funzionalità.'.
NOTE:
16. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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