Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 21

Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana

(BURL n. 45 suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-11-08;21

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in linea con le missioni del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di rigenerazione urbana, risparmio energetico, resilienza ai cambiamenti climatici e incremento del tasso di approvvigionamento degli alimenti a chilometro zero, sostiene, negli insediamenti urbani, dell'area metropolitana e periurbani, le produzioni agricole ottenute con tecniche di coltivazione convenzionali o innovative, nonché la realizzazione di orti urbani attrezzati, pubblici o asserviti, di coperture verdi degli edifici e di infrastrutture verdi multifunzionali.
2. La Regione riconosce il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree agricole periurbane e dell'agricoltura che vi si esercita, anche potenziando e sostenendo l'agricoltura di prossimità e le filiere corte, la conservazione e la ricostituzione del paesaggio e della biodiversità, nonché l'esercizio di attività formative, didattiche e ricreative.
Art. 2
(Definizioni)
1. Con riferimento alle finalità della presente legge, si definiscono:
a) vertical farming o agricoltura verticale: sistema di coltivazione agricola in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale, in assenza di terreno ovvero fuori suolo o anche in assenza di luce naturale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, sfruttando la combinazione di tecniche quali l'acquaponica, l'idroponica o l'aeroponica;
b) vertical farm o fattoria verticale: strutture nelle quali si realizzano sistemi di coltivazione di cui alla lettera a);
c) coperture o tetti verdi: coperture vegetali realizzate sui tetti o sulle pareti degli edifici costituite da specie erbacee, arboree o arbustive e destinate a scopi alimentari o anche ornamentali, nonché finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico, al risparmio energetico e al potenziamento della sostenibilità ambientale;
d) infrastrutture verdi multifunzionali: interventi di forestazione urbana di cui all'articolo 55 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) o per la realizzazione di sistemi verdi misti di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), finalizzati all'implementazione di un ecosistema urbano sostenibile mediante l'interconnessione tra verde e costruito e il potenziamento delle connessioni ecologiche locali;
e) orti urbani attrezzati pubblici o asserviti: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città, che insistono su aree pubbliche o asservite alla disponibilità dei comuni con convenzione, attrezzati con impianto fisso di irrigazione, locale ricovero attrezzi ed eventuali recinzioni o altre pertinenze necessarie che rispettino i regolamenti e gli atti di pianificazione comunali; tali orti urbani contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;
f) aree agricole periurbane: aree agricole caratterizzate dalla prossimità al tessuto urbano consolidato che svolgono funzione di filtro con le aree urbanizzate, favorendo la biodiversità, il recupero e la valorizzazione delle risorse genetiche agricole, la salvaguardia e la creazione di spazi rifugio per la flora e la fauna, nonché la conservazione degli stock di carbonio esistenti nei suoli; le aree agricole periurbane sono destinate all'esercizio dell'attività agricola.
2. All'imprenditore che esercita le attività di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).
Art. 3
(Misure di sostegno)
1. Nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e della salute pubblica, nonché della disciplina urbanistica prevista dal PGT, le fattorie verticali possono essere realizzate anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), esclusivamente in edifici esistenti eseguiti in forza di titolo abilitativo legittimo o per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria e sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso urbanistiche previste dalla normativa vigente. La realizzazione di fattorie verticali non è ammessa negli edifici classificati beni storico-artistico-monumentali, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), siti all'interno dei Nuclei di antica formazione (NAF) individuati dal Piano delle regole.
2. La realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non è ammessa per gli edifici a destinazione residenziale.
3. È ammessa la nuova costruzione di fattorie verticali nelle aree destinate all'agricoltura secondo le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, della l.r. 12/2005.
4. I comuni, con delibera di consiglio, possono individuare gli ambiti territoriali esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1.
5. Le coperture o tetti verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le infrastrutture verdi multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e gli orti urbani attrezzati pubblici o asserviti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), implementando il sistema del verde urbano e la produzione di servizi ecosistemici, sono attrezzature di interesse generale, la cui realizzazione può concorrere al fabbisogno delle dotazioni per servizi, di cui all'articolo 9 della l.r. 12/2005, nella misura massima del 10 per cento. Qualora le coperture o tetti verdi siano realizzati su edifici privati, l'impegno alla manutenzione del verde deve essere garantito dal richiedente previa stipula di apposita convenzione con il comune, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al presente comma. I comuni, con delibera consiliare, possono adeguare il piano dei servizi introducendo le fattispecie di cui al primo periodo e determinandosi in ordine alle relative percentuali.
6. Agli interventi di recupero degli edifici esistenti per l'insediamento delle fattorie verticali e alla realizzazione di coperture e tetti verdi si applicano gli incentivi in materia di rigenerazione urbana previsti dalla l.r. 12/2005.
7. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e a sostegno delle iniziative di cui al presente articolo, la Giunta regionale può prevedere specifiche agevolazioni e misure di sostegno finanziario, nonché priorità di finanziamento all'interno dei bandi regionali.
8. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi, delle agevolazioni, delle misure incentivanti o degli sgravi fiscali di cui alla presente legge, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 4
(Governance e sviluppo di progetti di rete)
1. La Regione promuove e coordina progetti di rete e iniziative di 'urban food policy' con le città capoluogo per sostenere l'attuazione di iniziative coerenti con le finalità della presente legge anche, in particolare, per favorire lo sviluppo e il consolidamento dei distretti del cibo, dei mercati contadini e delle filiere corte di rifornimento alimentare dei centri urbani e per diffondere, al contempo, sistemi alimentari territoriali più sostenibili.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese in conto capitale, derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, stimate in euro 100.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2022-2023, si provvede per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 con l'incremento di euro 100.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2022-2023 delle risorse allocate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente diminuzione per medesimi importi ed esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
2. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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