Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 40
(Compiti della commissione regionale per i mercati)
1. La commissione regionale per i mercati:
a) collabora con la Giunta nella predisposizione del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 35;
b) esprime pareri su questioni, riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso, che l'amministrazione regionale o gli enti pubblici interessati per il tramite della Regione ritengono di sottoporre al suo esame;
c) può proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la Giunta nelle funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi;
d) esercita ogni altro compito previsto dal presente capo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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