Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 36

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-13;34

Art. 5
1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programma e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole '14 quater', sono inserite le seguenti: ' e 14 quinquies' e le parole ', in quanto applicabili' sono soppresse;
b) i commi 2, 5, 6, 7 bis e 7 ter sono abrogati;
c) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: 'Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento infrastrutturale è indetta una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990. L'amministrazione regionale, provinciale o metropolitana procedente, preso atto dell'esito della conferenza di servizi di cui al precedente periodo, ivi inclusa la verifica preliminare sul progetto di fattibilità, indica, con proprio provvedimento, in caso di verifica preliminare positiva, le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva, al fine di conseguire sul progetto definitivo gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente; in tal caso il medesimo provvedimento:';
d) la lettera a) del comma 3 è abrogata;
e) al comma 4 le parole: 'Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla' sono sostituite dalle seguenti: 'Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del comma 3 e fino al momento in cui si perfeziona l'efficacia della' e le parole: 'di concessione edilizia' sono sostituite dalle seguenti: 'del titolo edilizio';
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Gli effetti della determinazione di conclusione della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale sono sospensivamente condizionati all'efficacia del provvedimento della Giunta regionale o dell'organo competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie, ove necessarie. Il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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