Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 9
(Domanda di assegnazione)
1. A seguito dell'emanazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 8, la domanda per l'assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico è presentata dal soggetto richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente in modalità informatica attraverso la piattaforma informatica regionale.
2. La domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona del Comune di residenza o del Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente. E' da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:


superficie utile rsidenziale
numero componenti
valori minimi mq
valori massimi (mq)
1
28
46
2
38
55
3
48
65
4
58
80
5
68
93
6
78
Nella superficie massima disponibile
Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richidente

2 bis. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare richiedente può presentare domanda nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in terzo comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.(24)
3. Nella domanda il richiedente indica sino a due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. La mancata indicazione di almeno un’unità abitativa, qualora sia presente un alloggio adeguato, non consente la presentazione della domanda. Le preferenze espresse in fase di domanda non hanno carattere vincolante per l’ente proprietario in sede di assegnazione. L’assegnazione da parte dell’ente proprietario è effettuata, ai sensi dell’articolo 15 comma 1, considerando, ove possibile, la preferenza espressa dal richiedente. Nel caso le unità abitative indicate dal richiedente non siano disponibili, l’ente proprietario assegna un’unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un’altra limitrofa. Qualora in tali zone non vi sia disponibilità di unità abitative, viene assegnata un’unità abitativa ove disponibile. L’assegnazione dell’unità abitativa è altresì disposta in modo da assicurare l’integrazione sociale di cui all’articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità.(25)
3 bis. In assenza di unità abitativa adeguata, la domanda può comunque essere presentata, alternativamente, nel comune di residenza, lavoro o in un terzo comune dell’ambito; i nuclei familiari in condizione di indigenza possono presentare domanda solo nel comune di residenza. L’assegnazione di un’unità abitativa avviene qualora successivamente all’apertura dell’avviso e fino all’approvazione della successiva graduatoria definitiva si rendano disponibili unità abitative adeguate.(26)
4. Le unità abitative assegnabili sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:
a) ente proprietario;
b) zona, frazione o municipio;
c) superficie utile residenziale;
d) numero dei vani e fotografie dell'unità abitativa e, ove possibile, dello stabile; e) piano;
f) presenza di ascensore;
g) presenza di barriere architettoniche;
h) tipologia di riscaldamento;
i) stima delle spese per i servizi;
j) numero di domande presentate.
5. Per accedere al modulo di presentazione della domanda è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare.
6. Il richiedente procede alla compilazione della domanda, indicando il recapito principale al quale l'ente proprietario è tenuto ad inoltrare tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di assegnazione dell'unità abitativa.
7. La piattaforma informatica regionale segnala al richiedente che l'inserimento dei dati richiesti dall'avviso pubblico è avvenuto in modo corretto e completo. In tal caso, la domanda si considera perfezionata e può essere informaticamente trasmessa all'ente proprietario. La trasmissione informatica è effettuata attraverso l'attribuzione di un protocollo elettronico che viene rilasciato al richiedente insieme alla copia della domanda trasmessa con l'indicazione del punteggio conseguito, dell'ordine di preferenza delle unità abitative e della categoria sociale di appartenenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione.
8. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della l.r. 16/2016, i Comuni, le ALER e gli enti gestori supportano il richiedente nella presentazione della domanda attraverso un apposito servizio, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa e assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda.
9. Per assistere il richiedente nella compilazione e nella trasmissione della domanda i Comuni, le ALER e gli enti gestori possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori.
10. Lo schema del modulo per la presentazione della domanda e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, sono predisposti e informatizzati nella piattaforma informatica regionale a cura della Giunta regionale.
11. La domanda di assegnazione è inammissibile nei casi di cui all'articolo 26, comma 8, della l.r. 16/2016.
NOTE:
24. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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