Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 35
(Elenco regionale dei rifugi)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei rifugi nel quale, su istanza dei proprietari non gestori o dei gestori di cui all'articolo 33, sono iscritti i rifugi aventi le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37.(26)
2. La competente direzione generale cura l'aggiornamento dell'elenco sulla base delle segnalazioni fornite dai soggetti di cui al comma 1.(27)
3. La Giunta regionale al fine di valorizzare e qualificare i rifugi adotta il contrassegno identificativo dei rifugi lombardi.
4. L'utilizzo del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.
NOTE:
26. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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