LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 8.
Monitoraggio dell'erogazione dei servizi.
1. L'attività  di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del contratto di servizio contempla, in particolare:
a) la verifica periodica a campione;
b) il riscontro sulla congruenza e sull'affidabilità  delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;
c) il controllo di qualità  sui servizi prestati;
d) l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità  del servizio reso.
2. La Giunta regionale, sentiti l'UPL, l'ANCI, l'UNCEM e d'intesa con il Garante dei servizi, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni fornite al cittadino rispetto ai parametri fissati, integra gli strumenti tradizionali di controllo con nuove tecniche gestionali.
3. La Giunta regionale, tramite l'Osservatorio risorse e servizi, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità  delle prestazioni del singolo erogatore, i rapporti sulla qualità  dei servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l'utenza.
4. La Regione, sulla base delle informazioni acquisite nella fase di monitoraggio, sentito il Garante dei servizi, e sulla scorta di una pluralità  di parametri riguardanti il servizio, assegna agli erogatori un'attestazione annuale di eccellenza, che premia l'impegno nel campo della soddisfazione dell'utente.
5. Il comune, nell'ambito dell'attività  di monitoraggio, trasmette all'Osservatorio risorse e servizi le osservazioni e i reclami degli utenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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