Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 16
(Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività)(9)
1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio lombardo di cui all'articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività, previo parere della commissione consiliare competente.(10)
2. Il piano intermedio di cui al comma 1 individua e determina:(11)
a) interventi per la comunicazione e promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia e all'estero;
b) il programma delle proprie iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali e internazionali, nonché delle fiere e delle esposizioni alle quali la Regione partecipa;(12)
c) le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione;
d) le attività innovative e di carattere sperimentale, anche d'intesa con i livelli di governo locale, interregionale e nazionale;
e) i criteri e le modalità per l'individuazione di progetti da attuarsi, anche attraverso apposite convenzioni;
f) gli strumenti per l'attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell'attrattività del territorio.
NOTE:
9. La rubrica è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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