Legge Regionale 28 settembre 2018 , n. 13

Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-09-28;13

Art. 4
(Attività conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3)
1. L'Organismo regionale per le attività di controllo verifica, se ritenuto necessario anche congiuntamente a uno o più degli organismi di controllo di cui all'articolo 5, lo stato di avanzamento delle azioni migliorative poste in essere dalle competenti strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale in risposta ai rilievi, alle indicazioni e raccomandazioni elaborati dallo stesso Organismo all'esito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3. Ai fini della suddetta verifica l'Organismo può audire i direttori e i dirigenti responsabili delle strutture di cui al presente comma.
2. In caso di mancata adozione di adeguate azioni migliorative entro un congruo termine fissato dall'Organismo regionale per le attività di controllo, lo stesso Organismo effettua la segnalazione alla Giunta regionale proponendo le azioni ritenute necessarie.
3. L'inosservanza degli indirizzi, delle linee guida e delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), definiti dall'Organismo, nonché la mancata adozione di adeguate azioni migliorative sono valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei direttori e dirigenti responsabili.
4. Qualora l'attività svolta dall'Organismo regionale per le attività di controllo evidenzi risultati negativi imputabili a incapacità gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione regionale o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale e gli enti del sistema regionale adottano i conseguenti provvedimenti, compresa la revoca dell'incarico e il collocamento a disposizione per i dirigenti e i direttori responsabili secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Anche su proposta dell'Organismo regionale per le attività di controllo, i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, nell'ambito delle competenze a essi attribuite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), segnalano all'ente di appartenenza l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Se la segnalazione riguarda un ente del sistema regionale, la stessa è effettuata anche al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale.
6. Se la Giunta regionale e gli enti del sistema regionale non adottano gli atti o i provvedimenti di cui al comma 5, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, anche su proposta dell'Organismo regionale per le attività di controllo, invia una nota scritta alla Giunta regionale formulando proposte. La Giunta regionale decide sull'adozione dei provvedimenti di competenza entro trenta giorni, inviando nei successivi dieci giorni apposita informativa al Consiglio regionale sulle decisioni intraprese.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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