Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 55
(Vigilanza, controllo e sanzioni)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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