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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
9 gennaio 2018
, n. 1
Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere
(BURL N. 2 suppl. del 12 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-09;1
Art. 1
(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza)
1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), osservare le disposizioni di cui alle seguenti lettere:
a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;
b) il personale deve:
2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell’avvenuta informativa;
c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;
d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;
f) deve essere rispettato il divieto di utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, nonché di utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l'abbronzatura artificiale;
g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;
h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
i) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;
j) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;
k) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all'atto di presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
Art. 2
(Decoro urbano)
1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare il rispetto del decoro urbano ed, in particolare, salve le disposizioni comunali in materia, deve osservare le seguenti prescrizioni:
a) l'aspetto esterno dei locali in cui è svolta l'attività deve essere tale da non arrecare pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio in cui gli stessi sono collocati anche in rapporto agli edifici circostanti; è necessario che le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi risultino quanto più possibile congruenti con il carattere della facciata alla quale afferiscono;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia