Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 22
(Procedure per l'affidamento dei servizi)
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, l'affidamento dei servizi è disposto dalle agenzie per il trasporto pubblico locale in conformità alla normativa vigente; gli affidamenti devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, nonché di gestione imprenditoriale del servizio improntata al miglioramento della qualità, all'integrazione tariffaria, all'equilibrio della gestione e all'incremento dei viaggiatori.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, le agenzie per il trasporto pubblico locale ricorrono, nel rispetto della normativa vigente e in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi e al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza del gestore. Per particolari ragioni territoriali, economiche o tecniche, le agenzie possono ricorrere, con provvedimento motivato e previo parere non vincolante della Regione, a modelli di remunerazione a costo lordo, nei quali il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell'ente affidante, garantendo comunque, mediante adeguati meccanismi incentivanti, il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le agenzie per il trasporto pubblico locale organizzano le procedure per l'affidamento dei servizi a livello dei bacini territoriali di competenza, secondo quanto previsto dai programmi di bacino del trasporto pubblico locale e dalle linee guida elaborate dalla Regione.
4. In ciascuno dei bacini territoriali la procedura per l'affidamento del servizio potrà essere realizzata anche sulla base di più lotti contendibili, nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
a) ciascun lotto non deve essere inferiore a dieci milioni di vetture/chilometro annue;
b) ciascun bacino può essere suddiviso al massimo in tre lotti, salvo i bacini composti da tre o più province che possono essere suddivisi al massimo in sei lotti.
5. In presenza di particolari esigenze derivanti dalla specificità dell'area omogenea, come densità abitativa e morfologia del territorio, dalla domanda di mobilità o dall'esigenza di realizzare l'effettiva contendibilità del lotto, è possibile derogare alle previsioni di cui al comma 4, anche in presenza di bacini di dimensioni inferiori a dieci milioni di vetture/chilometro annue, con atto motivato adottato dall'agenzia, previo parere favorevole della Giunta regionale.
6. Con provvedimento della Giunta regionale sono approvate le linee guida di coordinamento per l'affidamento dei servizi e la partecipazione degli operatori alle gare, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente, nonché ai seguenti principi:
a) favorire forme effettive di competizione tese al miglioramento della qualità del servizio;
b) permettere l'aggiudicazione delle procedure di affidamento a raggruppamenti temporanei di imprese;
c) garantire la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento secondo modalità non discriminatorie anche per le imprese di minori dimensioni presenti sul mercato, prevedendo proporzionati requisiti minimi di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per la partecipazione dei concorrenti, in forma singola o associata, ed il ricorso all'avvalimento;
d) consentire il ricorso al subaffidamento, disciplinandone limiti e condizioni nel rispetto del principio di trasparenza e prevedendo che le imprese indichino, in sede di offerta, la quota massima;
e) prevedere nei bandi di gara e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), delle altre leggi vigenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.
7. Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo nei casi di subentro di altro gestore, di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale.
8. Al fine di garantire i principi di terzietà e parità di trattamento, nel caso in cui gli enti locali aderenti alle agenzie per il trasporto pubblico locale che affidano i servizi possiedano partecipazioni all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le agenzie nominano le commissioni aggiudicatrici delle procedure per l'affidamento in modo che la maggioranza dei commissari sia formata da esperti esterni all'agenzia e agli enti locali partecipanti, dotati di requisiti di professionalità, competenza ed indipendenza individuati dalla Regione.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai comuni non capoluogo di provincia, che istituiscono ed affidano servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera f), e all'ente di cui all'articolo 40.
10. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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