Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1
1. Alla lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(1) le parole 'e ai finanziamenti concessi nel rispetto della disciplina o della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'nonché ai finanziamenti, anche con fondi regionali, inquadrati come aiuti di Stato, se la disciplina europea di settore prevede percentuali più elevate di finanziamento pubblico'.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(2)è inserito il seguente:
'6 bis. In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.'.
Art. 2
(Modifiche agli articoli 3 e 32 della l.r. 1/2012)
1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 3 dopo la parola 'trasparenza,' è inserita la seguente: 'efficacia,';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 3è inserito il seguente:
'2 bis. La valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa è effettuata mediante indicatori predeterminati sulla base di obiettivi individuati.';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 32 è inserito il seguente:
'2.1. La Giunta regionale individua specifiche modalità per l'analisi preventiva dei costi e benefici dei bandi regionali, anche tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 2 bis.';
d) il comma 2 bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
'2 bis. La Giunta regionale al fine di facilitare la partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei soggetti interessati:
a) definisce gli standard e i modelli per l'uniformità dei relativi procedimenti;
b) adotta strumenti informatici per la predisposizione uniforme e omogenea dei bandi regionali, prevedendo modalità di gestione nativa digitale degli stessi bandi, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza e trasparenza delle procedure e di semplificare l'accesso alle informazioni e la presentazione delle domande. Inoltre, al fine di garantire la massima partecipazione può individuare, senza oneri per la finanza regionale, i soggetti, tra cui associazioni di categoria, patronati e CAAF, abilitati al supporto dei cittadini privi delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica nelle procedure di partecipazione ai bandi e all'accesso alla piattaforma informatica;
c) assicura il supporto nella presentazione delle domande, anche tramite il coinvolgimento degli Uffici territoriali regionali (UTR), con riferimento ai soggetti privi delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica;
d) prevede, nei casi in cui non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico discrezionale, una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, una fase successiva di sorteggio, definendone modalità e criteri per l'effettuazione;
e) definisce la terminologia da utilizzare nei bandi al fine di garantire una omogeneità e semplificazione del linguaggio nei rapporti con la pubblica amministrazione;
f) determina modalità omogenee di rendicontazione dei costi sostenuti dai beneficiari/destinatari, al fine di assicurare uniformità nell'erogazione delle risorse pubbliche;
g) adotta strumenti di misurazione della soddisfazione degli utenti;
h) individua un unico punto di accesso telematico ai bandi di Regione, a disposizione anche di altri enti o organismi pubblici lombardi.';
e) il comma 2 ter dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
'2 ter. La direzione competente in materia di semplificazione procede alla verifica preventiva della conformità dei bandi sulla base dei principi e degli indirizzi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, nonché della valutazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa effettuata ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo 3.'.
Art. 3
1. All'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia)(4)è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. Qualora nei termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale l'assemblea dei sindaci non provveda alle elezioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini il sindaco della Città metropolitana di Milano o il presidente della provincia interessata convoca il rispettivo consiglio per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g). L'elezione avviene secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, intendendosi sostituite a tal fine le assemblee dei sindaci con i rispettivi consigli provinciali o metropolitano, anche sulla base delle candidature pervenute dai sindaci che ne facciano richiesta al sindaco della Città metropolitana o al presidente della provincia entro i termini fissati con l'atto di convocazione del rispettivo consiglio. Ciascun componente del consiglio provinciale o metropolitano può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.'.
2. Il termine per la convocazione dei consigli provinciali o metropolitano, previsto al comma 3 bis dell'articolo 4 della l.r. 22/2009, come modificata dal presente articolo, è stabilito in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancata elezione, entro la stessa data, dei rappresentanti comunali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 51, 52 bis, 52 ter e 53 della l.r. 7/2012)
1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente: 'Digitalizzazione delle comunicazioni e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni';
b) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
'1. Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate alla digitalizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l'attivazione di modelli di interoperabilità basati sulle linee guida approvate dalla Agenzia per l'Italia Digitale, nonché lo sviluppo di ecosistemi digitali ai sensi dell'articolo 52 quater.';
c) il comma 1 dell'articolo 52 bis è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, in conformità all'articolo 69 del d.lgs. 82/2005, garantisce, nei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa, il riuso dei programmi informatici di cui la Regione stessa e gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 sono titolari.';
d) il comma 2 dell'articolo 52 bis è sostituito dal seguente:
'2. A tale scopo con provvedimento della Giunta regionale è istituita, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 bis, del d.lgs. 82/2005 e delle Linee Guida in tema di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, la piattaforma idonea a soddisfare i requisiti definiti dalle suddette Linee Guida.';
e) i commi 3 e 4 dell'articolo 52 bis sono abrogati;
f) al comma 1 dell'articolo 52 ter le parole 'e per la gestione del patrimonio informativo' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché per la gestione e valorizzazione del patrimonio informativo sia in termini di diffusione e riuso dei dati aperti che di esposizione di interfacce applicative per abilitare ecosistemi digitali di cui all'articolo 52 quater.';
g) al comma 2 dell'articolo 52 ter le parole 'sulla base di specifici accordi' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2020', definisce le modalità di accesso ai servizi infrastrutturali messi a disposizione dalla Regione tramite ARIA S.p.A.';
h) il comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale supporta l'adozione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005, aventi sede o comunque operanti nel territorio regionale, attraverso la piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (Identity Provider del Cittadino - IdPC) integrata con lo SPID tramite moduli applicativi dedicati.'.
Titolo II
Ambito economico
Art. 5
(Modifiche agli articoli 3, 22 bis e 22 ter della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 2 bis, le parole 'entro il 30 aprile di ogni anno' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo, in relazione all'anno 2020, il differimento di tale termine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).';
b) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 22 bis le parole 'Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d'intesa con Regione Lombardia, sono approvate' sono sostituite dalle seguenti: 'Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d'intesa con la Regione e gli adeguamenti statutari necessitati da previsioni di legge a contenuto vincolato sono approvati';
c) al terzo periodo dell'alinea del comma 4 dell'articolo 22 ter le parole '; in caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione di cui al presente periodo, prevale il voto del presidente.' sono sostituite dalle seguenti: ': in caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall'istanza del parco, la comunità dello stesso parco, anche successivamente all'elezione degli altri componenti del consiglio di gestione, elegge l'ulteriore membro del consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all'interno del territorio del parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione, prevale il voto del presidente.'.
2. Le modifiche di cui al comma 1, lett. c), si applicano anche ai rinnovi dei consigli di gestione di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti degli enti gestori interessati si intendono automaticamente adeguati, riguardo alla disciplina della composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1, lett. c).
Art. 6
(Modifiche agli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004)
1. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio - Collegato ordinamentale 2004)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 11è sostituito dal seguente:
'1. Fatte salve le disposizioni del decreto interministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), chiunque vende o cede api deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario:';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
'2 bis. Non è consentito l'acquisto di api provenienti da altre Regioni per le quali in data non anteriore a trenta giorni dallo spostamento la competente autorità sanitaria non abbia rilasciato una certificazione sanitaria conforme a quella prevista al comma 1.';
c) al comma 3 dell'articolo 11, le parole 'della disposizione di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 bis';
d) l'articolo 12è sostituito dal seguente:
'Art. 12
(Disciplina del nomadismo in apicoltura e distanza di rispetto fra apiari)
1. Ai fini del presente articolo, per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio della Regione, oltre ad assolvere gli obblighi di aggiornamento della banca dati nazionale previsti dal decreto interministeriale 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante 'Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale'), deve, in alternativa:
a) aver aderito al piano di accreditamento delle aziende apistiche disciplinato dal decreto dirigenziale 23 marzo 2018, n. 4149 (Approvazione del piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia);
b) aver sottoposto gli apiari con esito favorevole ad un controllo ufficiale da parte dei dipartimenti veterinari delle ATS negli ultimi dodici mesi;
c) aver acquisito, da non oltre trenta giorni, un certificato sanitario recante per ciascun apiario di provenienza le attestazioni di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri gli uni dagli altri.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione da 250,00 euro a 1.250,00 euro.
5. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.'.
Art. 7
(Modifiche agli articoli 151, 152, 155, 156, 158 e 163 della l.r. 31/2008 e abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 4/2020)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 151, dopo le parole 'per il consumo sul posto' sono inserite le seguenti: 'o anche in modalità d'asporto e di consegna a domicilio';
b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, dopo le parole 'strutture aziendali' sono inserite le seguenti: 'o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione';
c) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, le parole 'è consentita la somministrazione' sono sostituite dalle seguenti: 'sono consentite la preparazione e la somministrazione';
d) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 151 è sostituita dalla seguente:
'b) è altresì consentito alle aziende che in base al certificato di connessione possono somministrare centosessanta pasti al giorno oppure, quarantacinque pasti al giorno nel caso di utilizzo dell'abitazione e della cucina dell'imprenditore agricolo, come previsto dal comma 6, di oltrepassare tale soglia all'interno delle loro strutture nel limite di venti giornate all'anno con riguardo alla ricettività massima consentita e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;';
e) i commi 5 e 6 dell'articolo 152 sono abrogati;
f) al comma 2 dell'articolo 155, dopo la parola 'ricavati' è inserita la seguente: 'preferibilmente';
g) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 156, le parole 'compresi prodotti iscritti nell'elenco dei prodotti tradizionali e' sono soppresse e le parole 'prodotti caratterizzati dai marchi' sono sostituite dalle seguenti: 'prodotti lombardi a marchio';
h) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 156, le parole 'fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde, contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica' sono soppresse;
i) dopo il comma 4 dell'articolo 156 è inserito il seguente:
'4.bis Per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna come identificate dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, Allegato B, nell'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati possono essere ricompresi i prodotti di montagna di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e al regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, (Regolamento delegato che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità 'prodotto di montagna') anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde.';
j) al comma 2 dell'articolo 158, le parole 'iscritti nell'elenco di cui all'articolo 152, comma 5' sono soppresse;
k) al comma 3 dell'articolo 162, la parola 'sei' è sostituita dalla seguente: 'due';
l) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 163 è soppressa.
2. L'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(9)è abrogato.
Art. 8
1. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(10)è sostituito dal seguente:
'2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio si fanno carico, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, delle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo da realizzare in fondi ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, nonché sul territorio a caccia programmata, previa valutazione di fattibilità degli stessi interventi. Per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, tenuti a compartecipare fino al dieci per cento delle spese sostenibili, tramite le quote versate dai singoli soci.'.
Art. 9
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(11)è apportata la seguente modifica:
a) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole 'cessazione dell'attività' sono inserite le seguenti: ', nonché per gli adempimenti oggetto di denuncia al registro delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale,'.
Art. 10
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(12)è apportata la seguente modifica:
a) al secondo periodo del comma 3 bis dell'articolo 88, le parole 'alla Regione' sono soppresse.
Art. 11
(Integrazione dell’articolo 84 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 84 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Per l'anno 2020 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 38. Non trova altresì applicazione l'obbligo di rispettare i periodi di interruzione dell'attività di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), e all'articolo 29, comma 2, rispettivamente per le case e appartamenti per vacanze e per i bed & breakfast.';
b) la rubrica dell'articolo 84 è sostituita dalla seguente: 'Disposizioni transitorie e finali'.
Art. 12
(Fondo per l'anticipazione sociale)
1. Nell'ambito delle azioni di sostegno previste all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 è istituito il 'Fondo per le anticipazioni sociali' con dotazione finanziaria pari a 1.350.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2020-2021, da conferirsi in gestione a Finlombarda S.p.A.
2. Il fondo di cui al comma 1è finalizzato ad assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento a sostegno dell'anticipazione dell'indennità di cassa integrazione da parte degli istituti bancari. In particolare, possono accedere al Fondo di cui al comma 1, le anticipazioni sociali erogate dagli istituti bancari in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo che intercorre fra la richiesta del trattamento di integrazione salariale, da parte dell'azienda, e la corresponsione di tale indennità da parte dell'INPS o di Fondi di solidarietà, qualora non avesse luogo la restituzione dell'importo anticipato, secondo quanto previsto dai provvedimenti assunti nell'ambito del citato decreto-legge 18/2020.
3. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale dirigenziale sono disciplinate le modalità di gestione del fondo.
4. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.'
Titolo III
Ambito territoriale
Art. 13
(Nuove disposizioni per la regolarizzazione di opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale. Modifiche agli articoli 9 e 13 della l.r. 4/2016)
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 9 le parole 'da applicare per il reticolo principale e minore' sono sostituite dalle seguenti: 'da applicare, anche con facoltà di differenziare a seconda della tipologia di reticolo, per il reticolo principale e minore';
b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 le parole 'entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 dicembre 2023';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 13è inserito il seguente:
'1 bis. Fermo restando quanto consentito entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, ai fini della presentazione della richiesta di regolarizzazione, da parte dell'occupante senza titolo concessorio delle aree del demanio idrico fluviale di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 2 aprile 2026, l'indennità di occupazione è stabilita, senza applicazione della sanzione prevista all'articolo 5 della l.r. 10/2009 e con facoltà di rateizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di sette annualità, incrementato del dieci per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo settennato di relativa occupazione senza titolo. Il pagamento dell'indennità di occupazione, in ogni caso:
a) non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione;
b) non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni incompatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area.';
d) al comma 2 dell'articolo 13 le parole 'di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 1 bis' e dopo le parole 'e i comuni' sono inserite le seguenti: ', anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'.
2. La modifica dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 4/2016, prevista dal presente articolo, è applicabile dalla prima rideterminazione della misura dei canoni, effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disciplina di cui all'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 4/2016, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti di rilascio delle concessioni di polizia idraulica, in essere alla data del 2 aprile 2026, con richiesta di regolarizzazione presentata all'ente competente entro i termini di cui allo stesso comma 1 bis.
4. La facoltà, per i comuni, di avvalersi del supporto delle forme associative, delle organizzazioni rappresentative o dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 4/2016, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti di regolarizzazione, di cui allo stesso comma 2, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
(Modifica agli articoli 42 e 60 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 bis dell'articolo 42 è inserito il seguente:
'6 bis 1. I proprietari, i gestori e i concessionari delle opere d'arte viarie quali, a titolo esemplificativo, ponti, viadotti, gallerie, e dei passaggi a livello, che interferiscono con la rete stradale regionale, interessata dal transito di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, trasmettono entro il 31 dicembre 2020 alla Città metropolitana o alla provincia sul cui territorio insiste l'opera d'arte viaria o il passaggio a livello, le indicazioni di percorribilità e le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, secondo le tipologie di veicoli e di trasporti definite nelle linee guida adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. Affinché sia garantita l'attualità delle suddette indicazioni e informazioni, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a comunicare immediatamente eventuali aggiornamenti alla Città metropolitana o alla provincia territorialmente competente.';
b) dopo il comma 4 dell'articolo 60 è inserito il seguente:
'4 bis. Il termine di cui al comma 4 è prorogato di diciotto mesi.'.
Art. 15
(Introduzione dell’articolo 19 bis alla l.r. 9/2001)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(16)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 19 inserito il seguente:
'Art. 19 bis
(Disposizioni acceleratorie per l'approvazione di progetti infrastrutturali relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi)
1. Al fine di velocizzare l'espletamento delle procedure concernenti il settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi prioritarie per lo sviluppo economico del territorio regionale, nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, l'approvazione dei relativi progetti infrastrutturali di interesse regionale e provinciale può essere attribuita, previo accordo tra tutti gli enti pubblici coinvolti, anche al comune capoluogo della Città metropolitana o di una delle province territorialmente interessate dall'intervento, purché l'intervento interessi un sistema di trasporto rapido di massa afferente al comune capoluogo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il comune capoluogo approva il progetto infrastrutturale secondo le procedure e con gli effetti disciplinati dall'articolo 19. È ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi, prevista dal citato articolo 19, direttamente sul progetto definitivo.
3. Il presente articolo si applica anche alle infrastrutture di trasporto rapido di massa ad impianti fissi i cui progetti definitivi non sono stati approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2020'.'.
Art. 16
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(17)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 quater dell'articolo 4 è abrogato.
Art. 17
(Disposizioni sulle competenze amministrative della Regione, delle Province e della Città metropolitana in materia di rifiuti. Modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 e inserimento dell’articolo 17.1 nella l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(18), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 16 le parole 'dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 197 del d.lgs. 152/2006';
b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'articoli 208, 209 e 210' sono sostituite dalle seguenti: 'articoli 208 e 209';
c) dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono aggiunte le seguenti:
'b ter) l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;
b quater) l'approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:
1) impianti, da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l'impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere;

2) sperimentazioni da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, effettuate in impianti già autorizzati dalla provincia, che non comportano l'installazione di nuovi impianti e non ne modificano significativamente il processo;
3) impianti a carattere innovativo da installare all'interno dell'area in cui sono localizzati gli impianti già autorizzati dalla provincia;';
d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006';
e) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'agli articoli 223 e 224 del d.lgs. 152/2006';
f) all'alinea del comma 1 dell'articolo 17 le parole 'dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006';
g) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', a esclusione dei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b quater), numeri 1) e 2)' ;
h) alle lettere c bis) e c ter) del comma 1 dell'articolo 17 le parole 'da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5' sono sostituite dalle seguenti: 'da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006';
i) al primo periodo della lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', a esclusione di quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b ter) e b quater), numero 3)' ;
j) dopo l'art. 17è inserito il seguente:
'Art. 17.1
(Promozione della digitalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17)
1. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e di agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo, variante e voltura delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'utilizzo dell'applicativo di cui al comma 1, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico.'.
2. Al fine di assicurare maggiori efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, l'ARPA svolge i controlli riguardanti gli impianti che effettuano ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003, installati all'interno di aree in cui sono localizzati impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.
3. Le modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003, di cui al comma 1 del presente articolo, relative al riparto delle competenze amministrative in materia di rifiuti tra Regione e province o Città metropolitana, si applicano ai procedimenti di autorizzazione e approvazione avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è aggiornato, rispetto alle modifiche apportate agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della stessa l.r. 26/2003.
5. Ogni richiamo alle province, contenuto nel presente articolo, deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.
6. La spesa per l'applicativo regionale previsto al comma 1 dell'articolo 17.1 della l.r. 26/2003, come introdotto dalla lettera j), comma 1, del presente articolo, è quantificata nel 2020 in euro 90.888,00 per le attività di sviluppo e progettazione e in euro 62.705,00 per i costi di gestione, manutenzione e assistenza. A tali oneri si provvede rispettivamente nel 2020 per euro 90.888,00 con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 62.705,00 con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa, prevista per i soli costi di gestione, manutenzione ed assistenza è stimata in euro 62.705,00 annui e alla stessa si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello strato di previsione del bilancio 2020-2022.'.
Art. 18
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(19)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Milano sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'utilizzo dell'applicativo, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico.'.
2. La spesa per l'applicativo regionale previsto al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 24/2006, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è quantificata nel 2020 in euro 79.527,00 per i costi di sviluppo e progettazione e in euro 79.638,00 per i costi di gestione, manutenzione e assistenza. A tali oneri si provvede nel 2020 rispettivamente per euro 79.527,00 con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 79.638,00 con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa, prevista per i soli costi di gestione, manutenzione ed assistenza è stimata in euro 79.638,00 annui e alla stessa si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.
Art. 19
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/2006. Inserimento del comma 2 quater)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(20)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 8 è inserito il seguente:
'2 quater. Nell'ottica della semplificazione amministrativa ed assicurando una elevata protezione dell'ambiente e della salute, la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo volti a:
a) individuare le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali che, in considerazione della relativa irrilevanza in termini di impatto ambientale, possono essere realizzate dai gestori delle installazioni decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs.152/2006, senza che la stessa autorità si sia pronunciata;
b) favorire la programmazione delle attività istruttorie, svolte dalle autorità competenti, connesse ai procedimenti di riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 3 e 6, lettera a), del d.lgs. 152/2006.'.
Art. 20
(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle AIA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT)
1. [Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implichino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.](21)
2. Per assicurare l'indizione della conferenza di servizi con modalità telematiche secondo quanto disposto al comma 1è prevista nel 2020 la spesa di euro 60.000,00 per le attività di sviluppo e progettazione della piattaforma allo scopo destinata e di euro 45.912,00 per i costi di gestione della stessa. A tali oneri si provvede rispettivamente nel 2020 per euro 60.000,00 con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 45.912,00 con risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa per i costi di gestione, manutenzione ed assistenza è stimata in euro 50.000 annui cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.
3. Al fine di garantire l'applicazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), relativamente ai settori dell'industria dei metalli non ferrosi (categoria di attività numero 2.5, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006) e degli allevamenti zootecnici (categoria di attività numero 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006), le autorità competenti procedono, nelle more del complessivo aggiornamento delle AIA e, in ogni caso, entro il termine di cui all'articolo 29 octies, commi 3, lettera a), e 6, del d.lgs. 152/2006, alla verifica dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili sulla base di una specifica relazione tecnica, predisposta dal gestore dell'installazione, che indica gli interventi previsti e i relativi tempi di attuazione.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per:
a) l'effettuazione, da parte delle autorità competenti, della verifica di cui al comma 3, a seguito dell'invio, nei termini stabiliti, della relazione tecnica a cura del gestore interessato;
b) il rilascio del provvedimento recante l'esito della verifica di cui alla lettera a), effettuata anche rispetto all'adeguatezza degli interventi previsti dal gestore e dei relativi tempi di attuazione ai fini del complessivo aggiornamento dell'autorizzazione;
c) l'applicazione e attuazione delle previsioni di cui al comma 3, in riferimento alle procedure di riesame in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
(Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di controllo in materia di autorizzazione unica ambientale)
1. Al fine di favorire il coordinamento e la semplificazione delle attività di controllo degli enti e dei soggetti competenti in materia ambientale, la Giunta regionale adotta uno o più atti di indirizzo per la programmazione e la razionalizzazione dei controlli delle attività soggette ad autorizzazione unica ambientale (AUA).
2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
1. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole ', al termine della fase sperimentale di cui al comma 5,' sono soppresse;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l'applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.'.
Titolo IV
Ambito socio-sanitario
Art. 23
(Disposizioni relative ai ticket sanitari)
1. È differito al 31 dicembre 2020 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
2. È differito al 31 dicembre 2020 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
3. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2020, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza - ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2021. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2021.
5. I soggetti cui siano notificati, entro il 31 dicembre 2020, le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 giugno 2021, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.
6. La direzione generale competente fornisce le indicazioni necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione da parte delle ATS delle disposizioni di cui al presente articolo e ne assicura un'adeguata informazione.
Art. 24
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2020, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 23 ottobre 2009, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 18 aprile 2012, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2004, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. La Corte costituzionale con sentenza n. 233/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 10 agosto 2001, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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