Legge Regionale 12 luglio 2007 , n. 12

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

(BURL n. 29, 1° suppl. ord. del 17 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-12;12

Art. 1(1)
Art. 2(1)
Art. 3(1)
Art. 4(1)
Art. 5(1)
Art. 6(1)
Art. 7(1)
Art. 8
(Norme transitorie e finali)
1. Le province adottano i piani provinciali di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 31 ottobre 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.(2)
2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell'inerzia nel compimento dell'atto obbligatorio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 24/2006, la Regione rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa l'acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2003.
4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l'accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all'impianto oggetto dell'istanza. In caso di mancata produzione dell'accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue l'istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.
5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, della l.r. 24/2006, le istanze pervenute alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge sono inviate alla provincia competente per territorio.
6. In sede di procedura di rinnovo dell'autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003, la provincia competente acquisisce il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni dei piani provinciali e in relazione all'utilizzo dell'impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante l'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale. Il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe, non possono essere autorizzate discariche.(3)
8. Entro il 30 giugno 2012, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurne la pericolosità nell'impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché prevedendo una normativa che vincoli le autorizzazioni, utilizzando come riferimento la scala di bacino, individuando possibili interazioni dell’utilizzo dei fanghi con il rispetto della normativa connessa alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dando priorità all’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.(4)
9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, sono sospesi i procedimenti relativi alle istanze pendenti, ivi incluse quelle presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, per il rilascio di nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. La sospensione non può comunque protrarsi oltre la data indicata al comma 8. Le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo.(5)
Art. 9
(Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni)
1. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale la graduatoria dei comuni sulla base della percentuale di raccolta differenziata effettuata e finalizzata all'effettivo riciclo e recupero, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, la Giunta regionale individua altresì i finanziamenti regionali in campo ambientale ai quali i comuni, secondo l'ordine individuato dalla graduatoria di cui al comma 1, possono accedere con criterio preferenziale.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi