Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione

(BURL n. 46, suppl. del 11 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-07;10

Art. 11
(Disposizioni transitorie)
1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP, entro centottanta giorni dalla data di cui al presente comma, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, sono tenuti alla formazione di cui all'articolo 4, comma 4, entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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