Legge Regionale
15 dicembre 2006
, N. 29
Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29
Art. 7 quinquies
1. Il referendum di cui all’articolo 7 quater deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 4. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
2. Gli elettori iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
3. L’esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.(7)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia