Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 32
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge il servizio abitativo sociale consiste nell'offerta e nella gestione di alloggi sociali a prezzi contenuti destinati a nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato, né di accedere ad un servizio abitativo pubblico.
2. Ai fini della presente legge, il servizio abitativo sociale comprende sia alloggi sociali destinati alla locazione permanente o temporanea, sia alloggi destinati alla vendita dopo un periodo minimo di locazione di otto anni.
3. Con regolamento regionale sono definiti i requisiti di accesso dei beneficiari dei servizi abitativi sociali, i criteri generali di assegnazione e gestione dei medesimi servizi, nonché di determinazione del relativo canone di locazione. Al fine di consentire l'accesso anche ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici, i comuni possono prevedere un limite economico di accesso inferiore a quello previsto dal regolamento regionale, fatta salva l'applicazione del canone di locazione previsto per il servizio abitativo sociale.(55)
4. E' istituito un fondo destinato a sostenere i servizi abitativi sociali alimentato da risorse nazionali, comunitarie e autonome regionali nei limiti delle disponibilità annuali in bilancio. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità di funzionamento del fondo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi