Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), definisce:
a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2;
b) le linee di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1;
c) le modalità di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2;
d) le modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'articolo 5, comma 1;
e) il contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
f) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1;
g) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione di cui all'articolo 8, comma 4;
h) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10;
i) le linee guida di cui all'articolo 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo.
1 bis. (13)
3. Sono fatti salvi la disciplina e il termine di entrata in vigore della nuova classificazione delle zone sismiche stabiliti dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui al d.p.r. 380/2001 e al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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