Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 25
(Decadenza dall'assegnazione)
1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune o dall'ALER, previo esperimento del contraddittorio, nei confronti del nucleo familiare assegnatario che:
a) abbia perduto almeno uno dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7. Limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7è causa di decadenza il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
1) il superamento della soglia economica massima per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, corrispondente ad un valore ISEE di euro 35.000;(70)
2) il superamento del triplo della soglia patrimoniale di cui all'articolo 7 comma 1 lett. c) punti 1) e 2);
3) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve, avente un valore definito ai fini IMU pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel Comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il Comune in cui è situato l'alloggio sociale in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate. E’ adeguato l’alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.(71)
4) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia, considerando il percorso più breve;
b) abbia violato le disposizioni di cui al capo IV, titolo III, concernenti l'ospitalità, l'ampliamento, il subentro, la coabitazione, la fusione e la mobilità;(72)
c) non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente proprietario o gestore;
d) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;
e) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;
f) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 16;
g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato o sue pertinenze;
h) abbia contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell'ente gestore concernenti l'uso dell'alloggio o abbia posto in essere reiterati gravi comportamenti lesivi del clima di convivenza civile;(73)
i) abbia causato gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
j) non abbia, a seguito della diffida dell'ente proprietario o gestore, prodotto la documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 26 o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta, non integrabile d'ufficio. L’esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l’assegnatario presenti la documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito, ottenendo il rilascio dell’alloggio. In tale ipotesi l’ente dispone la revoca del provvedimento di decadenza;(74)
j bis) non abbia provveduto con la dovuta diligenza, essendo stato informato adeguatamente e tempestivamente dall’ente proprietario, a richiedere, avendone i requisiti, contributi regionali a sostegno dei costi per la locazione sociale tramite gli enti proprietari e con le modalità al riguardo previste.(75)
1 bis. Limitatamente alle fattispecie di cui ai punti 1 e 2, della lettera a), del comma 1, e purché i valori accertati non superino il doppio dell’ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l’ente proprietario, entro trenta giorni dall’accertamento del superamento delle soglie di cui ai suddetti punti 1) e 2), invia all’assegnatario il preavviso di decadenza con contestuale comunicazione del nuovo canone di locazione applicabile a decorrere dal suddetto preavviso, il cui importo è determinato sulla base della condizione economica attuale del medesimo assegnatario, corrispondente all’area di appartenenza di cui all’articolo 31, commi 4 e 5, lettere a), b) c) e d), della l.r. 27/2009. Con la stessa comunicazione l’ente proprietario assegna un termine di trenta giorni per l’accettazione del nuovo canone di locazione. In caso di accettazione da parte dell’assegnatario il procedimento si conclude con il provvedimento di conferma dell’assegnazione; nei casi di rifiuto, mancata accettazione o accettazione comunicata dopo la scadenza del prescritto termine di trenta giorni, l’ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell’alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6. Se con il successivo aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, oppure ad istanza di parte, l’ente proprietario accerta che i valori della soglia economica e della soglia patrimoniale dell’assegnatario non superano le soglie di permanenza, il canone è rideterminato in base all’area di appartenenza, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009; se, invece, si accerta nuovamente il superamento delle soglie di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l’ente proprietario avvia un nuovo procedimento di decadenza con le modalità di cui al presente comma. (76)
1 ter. Secondo le modalità di cui al presente comma, l’assegnatario decade dal diritto di usufruire dei servizi abitativi pubblici ed è tenuto a rilasciare l’unità abitativa assegnata nei casi in cui superi il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza ai punti 1) e 2) della lettera a) del comma 1. Al fine di accertare che il superamento delle soglie suddette non sia dovuto a situazioni eccezionali e contingenti destinate ad incidere in modo non duraturo sulla situazione economica o patrimoniale dell’assegnatario, l’ente proprietario, entro trenta giorni dall’accertamento del superamento delle soglie di cui al primo periodo, invia preavviso di decadenza e comunica il nuovo canone di locazione, applicabile a decorrere dal suddetto preavviso, determinato sulla base della condizione economica attuale dell’assegnatario, corrispondente all’area della decadenza di cui all’articolo 31, commi 4 e 5, lettera d), della l.r. 27/2009. Con la stessa comunicazione l’ente assegna un termine di trenta giorni all’assegnatario per accettare il nuovo canone. Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti il suddetto canone o comunque non comunichi la sua accettazione entro il prescritto termine di trenta giorni, l’ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell’alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6. Se l’assegnatario accetta il canone, l’ente proprietario effettua un nuovo accertamento della relativa situazione economica e patrimoniale trascorso un anno dall’accettazione, all’esito del quale: (76)
a) se l’assegnatario continua a superare il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l’ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell’alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6;  
b) se l’assegnatario rientra nei limiti delle soglie di permanenza di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il canone è rideterminato in base all’area di appartenenza, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009;
c) se l’assegnatario, pur non rientrando nei limiti di cui alla lettera b), non superi il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l’ente proprietario provvede con le modalità previste dal comma 1 bis.
1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche al coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto, o componente del nucleo familiare disabile o con patologie croniche e gravemente invalidanti che, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nell’assegnazione in deroga ai requisiti economici di permanenza.(76)
1 quinquies. Nei casi in cui è accertato il superamento delle soglie di permanenza di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del comma 1, l’ente proprietario può procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, alle modalità di valorizzazione previste all’articolo 31, della l.r. 16/2016.(76)
2. Nel caso di nuclei familiari appartenenti alla categoria "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), il mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza. La decadenza è invece disposta qualora il soggetto appartenente alla categoria "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" abbia cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso per causa di servizio, purché sussistano i requisiti di permanenza di cui al presente articolo. Ai nuclei familiari di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni in tema di subentro nell'assegnazione di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.(77)
2 bis. Nel caso di nuclei familiari formati da soli anziani ultrasessantacinquenni o di nuclei familiari in cui siano presenti disabili o soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, il superamento della soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza e non determina l’obbligo di rilascio dell’unità abitativa; in tale ipotesi il canone di locazione è determinato sulla base della condizione economica attuale dell’assegnatario, in base all’area di appartenenza ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della l.r. 27/2009.(78)
3. Per quanto disposto all'articolo 22 comma 4 della l.r. 16/2016, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall'assegnazione di cui ai punti 3) e 4), della lettera a), del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.
4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 7 bis, della l.r. 16/2016, la decadenza è, altresì, disposta nei casi in cui i Comuni e le ALER accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi. L’esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l’assegnatario sottoscriva con l’ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta, previa assegnazione di un termine entro il quale non si è comunque proceduto al pagamento della suddetta mensilità, la decadenza dal beneficio della sospensione. A seguito del pagamento dell’ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato.(79)
4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3 bis, del decreto-legge 93/2013 convertito dalla legge 119/2013, la decadenza è altresì disposta per coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica.(80)
5. L'ente proprietario dispone, su istanza dell'interessato, la revoca del provvedimento di decadenza, qualora le condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), della lettera a), del comma 1, relative al soggetto dichiarato decaduto, si modifichino prima dell'esecuzione dello stesso provvedimento e il soggetto medesimo sia in possesso dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 7.
6. La decadenza dall'assegnazione:
a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determina l'obbligo, per l'assegnatario, di rilascio dell'unità abitativa entro un termine non eccedente i sei mesi;
c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.
7. L'ente proprietario invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi in almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3) e 4). Qualora a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza delle condizioni sopra previste, l'ente proprietario adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione e lo comunica all'assegnatario.(81)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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