Legge Regionale 2 marzo 2015 , n. 4

Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi

(BURL n. 10, suppl. del 03 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-03-02;4

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in coerenza con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), promuove metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'uso di animali a fini sperimentali, scientifici o didattici e favorisce il confronto su basi scientifiche tra i diversi orientamenti in tema di sperimentazione sugli animali.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono considerati alternativi i metodi e le procedure che:
a) sostituiscono completamente l'impiego di animali ai fini sperimentali quando producono lo stesso risultato o un livello più alto di informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;
b) ricorrono, pur utilizzando animali, a tecniche meno invasive o riducono il numero degli animali usati.
Art. 3
(Centro di riferimento per la promozione e il coordinamento di metodi alternativi)
1. La Regione per la salvaguardia del benessere e di cura degli animali utilizzati per la sperimentazione e la ricerca si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, di seguito denominato Istituto, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 26/2014, con funzioni di promozione e coordinamento, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, dell'attività di sviluppo di metodi alternativi all'utilizzo degli animali da sperimentazione presso le università, gli enti di ricerca pubblici e privati con sede operativa autorizzata in Lombardia ai sensi del d.lgs. 26/2014.
2. La Regione, di concerto con il Ministero della salute, definisce le linee guida per lo svolgimento delle funzioni di promozione e di ricerca di metodi alternativi all'utilizzo di animali attribuite all'Istituto, quale centro di riferimento per il territorio lombardo.
3. L'Istituto, sulla base delle linee guida di cui al comma 2:
a) fornisce consulenza sui metodi alternativi e sulla promozione di iniziative di ricerca sul territorio lombardo;
b) promuove la diffusione e l'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione su animali, coinvolgendo le università, gli enti di ricerca pubblici e privati.
Art. 4
(Rete di metodi alternativi)
1. La Regione, con il coinvolgimento dell'Istituto, delle università, degli enti di ricerca pubblici e privati della Lombardia, promuove linee di ricerca finalizzate alla validazione di nuovi sistemi alternativi e una rete di ricerca regionale sui metodi alternativi utilizzati nei paesi esteri, nonché la formazione di studenti universitari lombardi presso università europee che insegnino tali metodi alternativi che non fanno uso di animali.
2. La Regione, anche mediante l'Istituto, promuove e sostiene corsi di formazione per il benessere animale nella sperimentazione.
Art. 5(1)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere metodi alternativi di ricerca e sperimentazione e nel ridurre l'utilizzo di animali. A tal fine, dopo un anno dall'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) con quali modalità e iniziative si è data attuazione alla presente legge;
b) quale diffusione hanno avuto in Lombardia la ricerca e la sperimentazione condotte con i metodi che, secondo i criteri della comunità scientifica, si sono dimostrati effettivamente alternativi, così come definiti all'articolo 2.
2. La Giunta regionale garantisce la raccolta, l'elaborazione e la pubblicità delle informazioni necessarie a predisporre la relazione di cui al comma 1. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 6
(Norma Finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in euro 100.000,00 nel 2015 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute' - programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.
2. A decorrere dagli esercizi successivi al 2015 alle spese di cui al comma 1 si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, nell'ambito delle disponibilità di bilancio della missione 13 - programma 01.
Art. 7
(Entrata in Vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. u) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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