Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 163 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), reca disposizioni attuative del Titolo X (Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) della stessa legge regionale.
Art. 2
(Disposizioni relative alle diverse attività agrituristiche)
1. L'ospitalità in alloggi consiste nell'ospitare, senza limiti temporali, persone in camere o in unità abitative indipendenti. Possono essere utilizzati locali situati nella casa in cui abita l'operatore agrituristico o locali aziendali appositamente destinati. Nelle unità abitative indipendenti è consentito l'utilizzo della cucina. La pulizia dei locali, il lavaggio della biancheria e il pagamento delle utenze sono in ogni caso a cura dell'operatore agrituristico. Gli ospiti di età inferiore a cinque anni per il cui alloggio non è previsto un corrispettivo non sono computati nel numero di posti letto occupati.
2. Per l'agricampeggio in spazi aperti attrezzati possono essere utilizzate solo unità abitative mobili quali tende, compresa la formula glamping, caravan, autocaravan o case mobili da campeggio. Tali unità abitative possono essere messe a disposizione dall'azienda purché sia garantita la prevalenza della capacità ricettiva delle unità abitative proprie dei turisti. Per quanto concerne i requisiti tecnici, gli standard qualitativi e i servizi igienico-sanitari relativi all'attività di agricampeggio, si osservano le disposizioni del regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'art. 37 della l.r. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e di attrattività del territorio lombardo).
3. La somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156 della l.r. 31/2008, può avvenire all'interno delle strutture aziendali indicate nel certificato di connessione o con modalità d'asporto e di consegna a domicilio. E' altresì consentito l'utilizzo di spazi aperti quali corti, cortili, giardini e porticati purché di pertinenza delle stesse strutture indicate nel certificato di connessione e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Negli spazi aperti di cui al secondo periodo possono essere utilizzate coperture mobili nei limiti consentiti dalla disciplina urbanistica. Gli ospiti di età inferiore a cinque anni per la cui ristorazione non è previsto un corrispettivo non sono computati nel numero dei pasti erogati.
4. Fatto salvo il numero massimo di pasti giornalieri previsto dall'articolo 151, comma 2, lettera b), e dal comma 6 del medesimo articolo, la preparazione dei cibi può configurarsi come:
a) ristorazione classica, con l'utilizzo dei fuochi della cucina dell'agriturismo;
b) ristorazione fredda, senza l'utilizzo dei fuochi della cucina o anche con l'utilizzo di griglie e spiedi esterni per preparazioni semplici, quali, ad esempio, panini, spuntini e taglieri.(1)
5. La preparazione e la somministrazione di pasti nel limite delle venti giornate di cui all'articolo 151, comma 5, della l.r. 31/2008 sono consentite senza limite di ospiti, fermi restando il numero annuo massimo di pasti e il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156 della stessa l.r. 31/2008:
a) al di fuori delle strutture aziendali, in occasione della partecipazione a sagre, fiere, altre manifestazioni locali o altre iniziative pubbliche o private;
b) all'interno delle strutture aziendali nei giorni di apertura non riportati dal certificato di connessione, nel rispetto della ricettività massima consentita dalle strutture aziendali.
c) (2)
5 bis. Come previsto dall’articolo 151, comma 5, lettera b), della l.r. 31/2008, è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o, nel caso di utilizzo della cucina dell’imprenditore agricolo, di quarantacinque pasti al giorno, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.(3)
6. Le giornate di cui al comma 5, lettera a), e al comma 5 bis, sono comunicate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l’attività agrituristica con almeno dieci giorni di anticipo per eventi programmabili. Solo in caso di superamento del numero dei pasti per esigenze impreviste, quali, ad esempio, prenotazioni last-minute, la comunicazione relativa alla disposizione di cui al comma 5 bis può avvenire nella stessa giornata. Le giornate di cui alla lettera b) del comma 5 possono essere comunicate anche nelle quarantotto ore successive.(4)
7. In ogni caso, il numero delle giornate complessive di cui al comma 5 lettere a), e b) non può essere superiore a venti.(5)
8. La degustazione consiste nel consumo in azienda di prodotti propri utilizzati nel rispetto del numero dei posti risultanti dal certificato di connessione. Il prezzo deve corrispondere al valore economico del prodotto degustato. Se presente nella degustazione, un prodotto diverso dal proprio non deve essere prevalente in termini di valore rispetto ai prodotti propri e deve essere offerto a titolo gratuito.
9. L'agrigelateria consiste nella fornitura e degustazione di gelato ottenuto da latte prevalentemente di produzione aziendale trasformato dalla stessa azienda.
10. L'attività agri-turistico-venatoria consistente nella caccia di selvaggina allevata e nell’allenamento e addestramento di cani da caccia, deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di attività venatoria.(6)
11. L'attività cinotecnica finalizzata all'ospitalità, all'impiego o all'addestramento di cani, per quanto consentito dalle strutture aziendali, è svolta nel limite definito dal certificato di connessione in termini di prevalenza del tempo impiegato nell'attività agricola rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica e richiede adeguata formazione, ove prevista, fatta eccezione per la sola ospitalità.
12. Si considerano attività ricreativo-culturali organizzate direttamente dall'operatore:
a) le attività seminariali, di informazione, divulgazione e promozione in materia di tradizione rurale, storica ed economica locale anche attraverso biblioteche aziendali, raccolte di oggetti e organizzazione di corsi, inclusi i corsi di cucina incentrati sulla tradizione enogastronomica rurale locale e i corsi per assaggiatori di prodotti regionali;
b) l'osservazione della fauna e della flora autoctona in punti di osservazione lungo percorsi escursionistici all'interno o all'esterno dell'azienda e la fornitura di materiale didattico;
c) le attività volte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale presente all'interno o all'esterno dell'azienda, comprese quelle che si svolgono sul reticolo idrico navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati in conformità alla normativa vigente in materia di trasporti e quelle che prevedono l'impiego di superfici rese disponibili dall'azienda per l'utilizzo come aviosuperfici in conformità alla normativa vigente, ferma restando l'impossibilità di realizzare nell'ambito dell'offerta agrituristica strutture di ricovero dei velivoli;
d) le attività per la cura e il benessere psico-fisico della persona, con utilizzo di prodotti propri e di spazi aziendali dedicati;
e) le attività di prelievo ittico svolte presso bacini artificiali già esistenti sui beni fondiari.
12 bis. I prodotti propri di cui al comma 12, lettera d), tal quali o trasformati, devono essere tracciati mediante annotazione mensile in apposito registro che riporti la quantità impiegata e l’utilizzo che ne è stato fatto.(7)
13. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) possono essere svolte anche in base a convenzioni con gli enti locali.
14. Nelle attività di cui al comma 12, lettera d), non rientrano pratiche sanitarie né attività che non abbiano alcuna diretta correlazione con l'ambito rurale. Per trattamenti che necessitano di specifiche qualifiche gli operatori devono esporre idonei attestati. I prodotti aziendali possono essere utilizzati tal quali o trasformati.
15. L'utilizzo di attrezzature sportive o piscine nella disponibilità dell'azienda agrituristica, in quanto servizio integrativo e accessorio, è consentito, senza dar luogo ad autonomo corrispettivo, ai soli ospiti che usufruiscano dei servizi di alloggio o ristorazione offerti dalla stessa azienda.
16. Le attività ludico-didattiche consistono in attività anche giornaliere di gioco e di intrattenimento, in particolare, di bambini e ragazzi, quali, ad esempio, i campi vacanze. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo l’azienda deve disporre di locali, di beni strumentali o di spazi aperti appositamente allestiti consoni al tipo di attività.(8)
17. Le attività di rilevanza sociale mirate a fini formativi e riabilitativi, nonché a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso attività a contatto con l'ambiente rurale si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
Art. 3
(Certificato di connessione)
1. Il rilascio del certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è conseguente ad un'istanza presentata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda attraverso la piattaforma informatica SIS.CO alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio è ubicato il fabbricato da destinare ad uso agrituristico.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a) la dimostrazione analitica che il tempo di lavoro necessario per l'esercizio delle attività agricole è prevalente rispetto a quello necessario per l'esercizio delle attività agrituristiche calcolato applicando i parametri relativi al fabbisogno di manodopera per ciascuna delle diverse attività agricole, quali ad esempio coltivazioni ed allevamenti, e per ciascuna delle diverse attività agrituristiche, specificati in apposito decreto dirigenziale;
b) l'indicazione puntuale delle attività agrituristiche offerte dall'azienda e della capacità agrituristica massima;
c) l'indicazione puntuale dei fabbricati rurali nella disponibilità dell'azienda che si intendono destinare all'attività agrituristica, compresa l'eventuale abitazione dell'imprenditore, corredata di documentazione idonea a dimostrare il precedente utilizzo per attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;(9)
d) l'indicazione puntuale delle produzioni agroalimentari in essere al momento della presentazione dell'istanza che l'azienda può destinare all'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione;
e) una relazione tecnica esplicativa dell'attività agricola svolta e dell'attività agrituristica che si intende svolgere;
f) le visure catastali dei fabbricati aggiornate alla data di presentazione dell’istanza;(10)
g) la planimetria catastale dei fabbricati da destinare all’attività agrituristica con la descrizione dell’uso degli spazi e, nel caso di interventi che non riguardano esclusivamente i fabbricati, l’estratto di mappa;(11)
h) due marche da bollo.
3. I dati relativi all'attività agricola contenuti nella relazione tecnica di cui al comma 2, lettera e), e i dati relativi ai fabbricati rurali devono corrispondere a quanto riportato nel fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale.
4. L'istruttoria si conclude con l'adozione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, di un decreto dirigenziale che deve essere trasmesso all'azienda e al SUAP del comune in cui l'azienda stessa svolge l'attività. I termini dell'istruttoria si riducono a quindici giorni dal ricevimento dell'istanza se il rilascio di un nuovo certificato è motivato da variazioni della superficie aziendale dovute ad esproprio per pubblica utilità o da variazioni dovute ad altre cause di forza maggiore. In caso di esito negativo, l'istruttoria si conclude con un motivato diniego.(12)
5. Il certificato non ha limiti di durata, fatti salvi eventuali aggiornamenti dovuti a cambiamenti dell'assetto aziendale che rilevano ai fini della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica o a modifiche dell'offerta agrituristica stessa compresa, nell’ambito di una offerta agrituristica che prevede più attività, la cessazione di una di esse. Tuttavia, perde validità nel caso in cui, entro tre anni dal rilascio, non venga presentata una SCIA per l'avvio dell'attività agrituristica. Perde inoltre validità in caso di accertamento da parte della competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio del venir meno dei presupposti in base ai quali è stato rilasciato. In caso di morte del titolare o di mutamento di conduzione si applica quanto previsto dall'articolo 10.(13)
6. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, ogni qualvolta lo ritengano opportuno o su segnalazione motivata, verificano la sussistenza del rapporto di connessione per ciascuna azienda agrituristica, anche avvalendosi del sistema informativo. L'esito della verifica è inviato all'interessato e al SUAP del comune competente.
7. I certificati di connessione sono raccolti nella piattaforma informatica SIS.CO.
Art. 4
(Corsi di formazione per l'esercizio di attività agrituristiche)
1. La Regione organizza i corsi di formazione per l'esercizio di attività agrituristiche o riconosce quelli organizzati da organizzazioni professionali agricole o loro associazioni, nonché da consorzi agrituristici, dall'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e da operatori accreditati dalla stessa Regione allo svolgimento di attività formative.
2. I corsi, organizzati anche on-line, hanno durata di quaranta ore anche suddivise in più moduli.(14)
3. Costituiscono argomenti dei corsi:
a) la normativa di riferimento inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda agrituristica;
b) i metodi e le procedure per la preparazione e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riferimento alla tradizione enogastronomica locale;
c) l'attività agricola e la sua multifunzionalità;
d) il territorio, l'ambiente e il turismo;
e) il marketing territoriale.
4. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito della frequenza dei corsi per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
5. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata almeno entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.
6. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.
7. Gli enti formatori, al termine del corso, inviano alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l'elenco dei partecipanti che hanno superato il percorso formativo con esito positivo.
8. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.
9. Non è richiesta istanza di riconoscimento per i percorsi formativi realizzati da enti accreditati al sistema della formazione di cui alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) inerenti al profilo professionale  gestore di agriturismo  e afferenti al quadro regionale degli standard professionali.
Art. 5
(Definizione di operatore agrituristico)
1. Ai fini del presente regolamento, si considera operatore agrituristico chiunque abbia i seguenti requisiti:
a) posizione di titolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola, già in possesso di un certificato di connessione, iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;(15)
b) possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
c) età non inferiore a diciotto anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 397 del codice civile;
d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).(16)
2. Per le società e per le cooperative agricole si considera operatore agrituristico il legale rappresentante o il socio incaricato della gestione dell'attività agrituristica in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.(17)
3. Per ogni azienda in possesso di un certificato di connessione ci può essere più di un operatore agrituristico.
4. Ciascun operatore agrituristico in possesso dei requisiti di cui al comma 1è tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica SIS.CO.
Art. 6
(Fabbricati da destinare ad attività agrituristiche)(18)
3. Il requisito di esistenza del fabbricato da almeno tre anni è attestato a partire dalla data del primo accatastamento, ad esclusione dell’accatastamento in classe F3(20).
3 bis. Possono soddisfare il requisito di esistenza da almeno tre anni i fabbricati collabenti, anche se accatastati da un periodo inferiore, dei quali si possa dimostrare l’esistenza.(21)
4. L'utilizzazione per attività agrituristiche dei fabbricati e degli spazi a ciò destinati esclude qualsiasi altra utilizzazione anche se temporanea non riconducibile a quanto riportato nel certificato di connessione.
4 bis. L'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione è consentito per una sola volta relativamente al singolo fabbricato interessato.(22)
Art. 7
(Disposizioni relative all'utilizzo dei prodotti agroalimentari e relativa documentazione fiscale)
1. Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti devono risultare dalla contabilità fiscale aziendale. In particolare, i prodotti propri di cui all'articolo 156, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2008 devono risultare dalle autofatture o dal registro dei passaggi interni, secondo la normativa fiscale vigente. I documenti fiscali devono riportare la tipologia di prodotto, il quantitativo e l'importo.
2. L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole, come definito all'articolo 156 della l.r. 31/2008, è calcolato in termini di valore d'acquisto dei prodotti stessi su base annuale.
3. Il valore dei prodotti propri deve essere coerente con il corrente valore di mercato degli stessi, con particolare riferimento ai prezzi praticati per la vendita diretta dal produttore al consumatore, salvo adeguata motivazione. La quantità dei prodotti propri deve essere altresì coerente con le superfici utilizzate per la coltivazione ed i capi allevati.
4. Nel caso di agriturismo esercitato in forma associata o cooperativa, tra le produzioni proprie rientrano anche i prodotti del territorio lombardo conferiti dai soci.
5. I prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni esterne all'azienda rientrano tra i prodotti propri purché l'azienda sia in grado di giustificare il conferimento del proprio prodotto a terzi attraverso idonea documentazione che attesti il conto lavorazione.
6. Sono compresi tra i prodotti propri quelli ottenuti da animali allevati con contratto di soccida. Al soccidante non viene riconosciuto il tempo di lavoro per l'allevamento degli stessi animali.
7. Oltre ai prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole, ai prodotti regionali lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, ai prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), alle acque minerali di fonti situate in Lombardia e, limitatamente alle aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, ai prodotti di montagna di cui all'articolo 156, comma 4 bis, della l.r. 31/2008 di origine lombarda, anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, rientrano tra i prodotti di cui all'articolo 156, comma 2, lettera b), della stessa l.r. 31/2008:(23)
a) i prodotti acquistati direttamente da cooperative agricole, da cooperative agricole di trasformazione o loro consorzi situati nel territorio regionale o delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica, anche di altre Regioni;
b) i prodotti acquistati da consorzi costituiti da aziende agricole lombarde;
b bis) le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all’etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del regolamento (UE) 1760/2000 e del regolamento (UE) 653/2014; (24)
c) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura acquistati direttamente da imprenditori ittici operanti in acque lombarde.
7 bis. E’ consentito utilizzare i prodotti ittici di provenienza marina, in base alle indicazioni nutrizionali delle ATS, solo nel caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali di cui alla l.r. 35/2017.(25)
8. Le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale possono essere somministrate purché le carcasse siano state consegnate accompagnate dalle attestazioni di cui al Mod. 4 della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2014, n. X/2612 (Determinazioni in ordine ai requisiti igienico-sanitari per l'immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina selvatica).
9. Per l'attività di ristorazione, l'operatore è tenuto a riportare nella documentazione fiscale il numero di somministrazioni effettuate distinte per tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, la data o il periodo in cui il servizio è stato reso.
10. Per ogni prodotto di cui all'articolo 156, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2008 deve essere fornita, attraverso la carta di provenienza dei prodotti, l'indicazione dell'azienda di provenienza, comprensiva di denominazione e di indirizzo. Tale indicazione deve essere riportata anche sul menù aziendale, predisposto con qualsiasi modalità, anche on-line.
11. L'esposizione al pubblico della carta di provenienza dei prodotti serviti può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo purché la renda liberamente e facilmente accessibile.
12. Nel caso in cui determinati prodotti siano disponibili solo in particolari periodi o in particolari quantità o comunque con limitazioni che non ne garantiscano l'offerta, questa circostanza deve essere indicata chiaramente.
13. Le informazioni fornite sono aggiornate ogniqualvolta il gestore lo ritenga necessario o utile purché in ogni momento corrispondano alla reale disponibilità di prodotti offerti al pubblico.
Art. 8
(Documentazione fiscale relativa alle attività di alloggio e di degustazione)
1. Per l'attività di alloggio, la documentazione fiscale da esibire ai fini dei controlli deve contenere l'indicazione del numero degli ospiti e del periodo di soggiorno degli stessi, con la data di arrivo e di partenza.
2. Per l'attività di degustazione, la documentazione fiscale da esibire ai fini dei controlli deve contenere l'indicazione della tipologia di prodotto degustato, del numero delle persone e della data in cui il servizio è stato reso.
Art. 9
(Denominazione delle aziende agrituristiche e classificazione)
1. Il cartello di cui all'articolo 158, comma 4, della l.r. 31/2008 deve contenere il marchio di riconoscimento unitamente alle icone identificative delle diverse attività, così come precisato con deliberazione della Giunta regionale.
2. La denominazione  agriturismo  deve essere esclusiva e non può essere associata alla denominazione di altre attività. Nella cartellonistica aziendale e nei siti aziendali non possono essere utilizzati altri termini quali, ad esempio, maneggio, pizzeria, locanda, bed&breakfast. Nei soli contesti descrittivi in lingua straniera è consentita la traduzione dell'espressione  pernottamento e prima colazione  in  bed&breakfast. Tutte le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 c.c. che non rientrano tra le attività agrituristiche devono essere oggetto di segnalazione autonoma.
3. Per l'attribuzione della classificazione, le aziende devono presentare domanda attraverso il portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Art. 10
(Regole per il trasferimento e le variazioni di attività)
1. In caso di variazione della titolarità dell’azienda agrituristica per accordo fra le parti, l’imprenditore agricolo che subentra può continuare a svolgere l’attività agrituristica, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di tre mesi a partire dall’avvenuta comunicazione al SUAP del comune di tale variazione, fatta salva l’osservanza delle norme igienicosanitarie, a condizione che:(26)
a) entro dieci giorni dal subentro comunichi al SUAP del comune e alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio la persistenza e l’invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l’avvio dell’attività agrituristica e dimostri, in capo a sé o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), di aver conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione;
b) non appena il fascicolo aziendale è stato aggiornato o costituito, richieda alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.
2. In caso di variazione della titolarità dell’azienda agrituristica per causa di morte, chi subentra può continuare a svolgere l’attività agrituristica, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di quattordici mesi, a partire dalla data di morte del precedente titolare, fatta salva l’osservanza delle norme igienico-sanitarie, a condizione che:(26)
a) entro trenta giorni comunichi al SUAP del comune e alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l’avvenuto decesso del titolare dell’azienda, la persistenza e l’invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l’avvio dell’attività agrituris tica e il suo nominativo o di altro soggetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che si impegna a conseguire l’attestato di frequenza del corso di formazione entro dodici mesi;
b) non appena il fascicolo aziendale è stato aggiornato o costituito, richieda alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.
3. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1 o di quattordici mesi di cui al comma 2 l'imprenditore agricolo subentrante deve ottenere il certificato di connessione e presentare al SUAP del comune la SCIA.
4. Lo svolgimento dell'attività agrituristica per più di tre mesi, nel caso di cui al comma 1, o per più di quattordici mesi, nel caso di cui al comma 3, senza che siano state rispettate le condizioni poste integra la fattispecie di cui all'articolo 162, comma 3, della l.r. 31/2008.
5. In caso di variazioni che non comportino mutamento nella titolarità dell'azienda agrituristica e, in particolare, in caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole e della partita IVA si osserva la disposizione di cui all'articolo 153, comma 3, della l.r. 31/2008.
Art. 11
(Attività delle fattorie didattiche)
1. Le fattorie didattiche, al fine di diffondere la conoscenza delle attività agricole e del territorio rurale e di contribuire all'educazione alimentare ed ambientale, organizzano corsi ed attività pratiche nel campo delle tecniche agricole, della trasformazione dei prodotti e delle tematiche ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative, e predispongono percorsi aziendali relativi all'attività agricola e alle produzioni aziendali.
Art. 12
(Iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche e corsi di formazione e di aggiornamento)
1. Gli operatori agrituristici che intendono iscriversi all'elenco delle fattorie didattiche di cui all'articolo 159, comma 2, della l.r. 31/2008 per ottenere la qualifica di operatori titolari di fattoria didattica devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione conseguito a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione istituito dalla Regione o riconosciuto dalla Regione stessa se organizzato dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Il corso di formazione, che per l'operatore titolare di fattoria didattica si aggiunge al corso di formazione di quaranta ore per operatore agrituristico, ha durata di cinquanta ore e si articola in moduli specifici riguardanti la normativa di riferimento, elementi di pedagogia, comunicazione e di psicologia. I contenuti specifici e le modalità di riconoscimento delle proposte formative sono definiti con decreto dirigenziale.
3. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito della frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
4. L'operatore titolare di fattoria didattica può essere affiancato nell'attività da uno o più operatori di supporto individuati fra il personale subordinato dell'azienda agricola o anche da un collaboratore occasionale dell'azienda agricola purché in possesso dell'attestato di frequenza del corso di cui al comma 2.
5. L'iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche è subordinata, oltre che al conseguimento dell'attestato di partecipazione al corso di formazione:
a) alla predisposizione di un progetto didattico coerente con le attività produttive dell'azienda e con le caratteristiche del territorio;
b) alla disponibilità di locali idonei, di beni strumentali dell'azienda agricola o di spazi aperti appositamente allestiti, resi funzionali al tipo di percorso didattico proposto e conformi alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche con opere provvisionali;
c) alla disponibilità di servizi igienici a norma e di lavabi con acqua potabile adeguati al numero degli ospiti, nonché di attrezzature di primo soccorso e di aree dove gli ospiti possono partecipare alle attività offerte in sicurezza e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
6. Gli operatori titolari e gli operatori di supporto sono tenuti a seguire corsi annuali di aggiornamento della durata di otto ore ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche.
7. L'istanza di iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche deve essere presentata alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio in funzione dell'ubicazione del fabbricato da destinare all'attività didattica o degli spazi ove si svolge l'attività.
8. L'istanza di cui al comma 7 deve essere corredata:
a) del progetto didattico di cui al comma 5, lettera a);
b) di una copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
c) di un'autodichiarazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti e alla disponibilità delle dotazioni di cui al comma 5, lettere b) e c).
9. L'istanza deve essere altresì corredata dell'impegno a:
a) stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, specifica per l'attività didattica, nei confronti dei visitatori entro il termine di presentazione della SCIA;
b) richiedere il certificato penale del casellario giudiziario per le persone da impiegare nello svolgimento delle attività didattiche con minori in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 6 aprile 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)).
10. La modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza è definita con decreto dirigenziale.
11. Gli uffici competenti svolgono l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale a cui seguono l'inserimento della qualifica di fattoria didattica nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO e l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche pubblicato sul portale regionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it.
12. A seguito dell'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, l'operatore di fattoria didattica trasmette la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa della fattoria. Il SUAP informa la competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.(27)
13. L'operatore di fattoria didattica è tenuto a comunicare al SUAP del comune presso cui è stata presentata la SCIA, l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata per un periodo massimo di dodici mesi. E' altresì tenuto a comunicare, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività. Il SUAP informa la competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.(27)
Art. 13
(Obblighi relativi alle attività didattiche e di accoglienza)
1. L'operatore titolare di fattoria didattica, oltre a dover frequentare i corsi annuali di aggiornamento, è tenuto a:
a) garantire la presenza, durante le giornate di apertura, di operatori che abbiano frequentato i corsi di primo soccorso previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e i relativi aggiornamenti;
b) svolgere le attività nei fabbricati aziendali o nei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola;
c) limitare le attività didattiche svolte all'esterno dell'azienda agricola ai percorsi indicati nel progetto didattico, alla didattica nelle scuole propedeutica alla visita in azienda e alla partecipazione a manifestazioni promozionali legate al settore primario ed alle attività connesse, fermo restando che le attività didattiche svolte all'esterno dell'azienda agricola devono avere carattere di occasionalità e comunque non essere prevalenti rispetto all'attività svolta in azienda;
d) adeguare il numero dei partecipanti alle attività didattiche agli spazi aziendali;
e) commisurare l'accoglienza al numero degli operatori presenti in azienda, fermo restando che il rapporto operatori/utenti non può essere inferiore a 1/30;
f) condurre personalmente l'accoglienza, la visita e le attività o avvalersi di un numero adeguato di operatori di supporto;
g) tenere un quaderno degli ospiti debitamente compilato;
h) utilizzare il logo identificativo regionale;
i) vietare l'accesso al pubblico mediante adeguata segnaletica ad eventuali ambienti che potrebbero costituire un pericolo per i fruitori delle attività.
Art. 14
(Marchio di riconoscimento e relativo utilizzo)
1. Le fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale utilizzano il marchio di riconoscimento riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Il marchio di riconoscimento del quale le fattorie didattiche possono fare uso nei propri materiali di comunicazione e promozione è da includere nella cartellonistica aziendale secondo le indicazioni contenute in apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 15
(Attività di ittiturismo)
1. In relazione allo svolgimento delle attività di ittiturismo secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) per la sola attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere assicurata la prevalenza del tempo di lavoro dedicato all'attività di pesca quantificata secondo i parametri definiti con il decreto dirigenziale recante le modalità di calcolo delle unità di lavoro annuo.(28)
2. Per la somministrazione di alimenti e bevande sono considerati di produzione propria i prodotti derivati direttamente dall'attività di pesca professionale, anche quando hanno subito lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime locali valgono le disposizioni di cui all'articolo 156 applicabili alle altre aziende agrituristiche.
3. Nel caso di pescatori professionali che non dispongono di superfici di pesca private o di terreni o allevamenti agricoli, il parametro tempo/lavoro è calcolato in base al tempo dedicato all'attività di pesca, tenuto conto di quanto previsto dallo specifico sistema previdenziale e dalla disciplina delle licenze di pesca professionale.
Art. 16
(Attività di ippoturismo)
1. L'ippoturismo consiste:
a) nell'utilizzare equidi presenti in azienda per attività ludiche o ricreative, previa acquisizione, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni o dei necessari attestati;
b) nell'ospitare equidi non di proprietà, per quanto consentito dalle strutture aziendali, nel limite definito dal certificato di connessione in termini di prevalenza del tempo impiegato nell'attività agricola rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica.
2. Per gli equidi non di proprietà presenti in azienda è necessario disporre di materie prime di propria produzione in misura non inferiore al cinquanta per cento delle unità foraggere necessarie per l'alimentazione dei medesimi. La descrizione delle materie prime di propria produzione impiegate e il computo delle unità foraggere devono essere riportati nella relazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e).(29)
3. Ai fini di una maggiore sicurezza nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), è consentito all'operatore agrituristico in possesso dei titoli abilitativi necessari verificare, in apposita area anche coperta, l'effettiva preparazione dei clienti e fornire la formazione di base ai clienti neofiti. L'area di cui al primo periodo può essere utilizzata gratuitamente anche da chi ha il proprio equide in pensione nell'azienda agrituristica, restando in ogni caso escluso l'utilizzo per attività sportive o agonistiche.
4. Non rientra tra le attività agrituristiche l'addestramento degli equidi.
Art. 17
(Corsi di formazione per l'enoturismo)
1. Fatta salva la possibilità di svolgere l'attività enoturistica a seguito della sola presentazione della SCIA, la Regione organizza i corsi di formazione all'esercizio dell'attività enoturistica o riconosce quelli organizzati da associazioni, organizzazioni professionali e consorzi agrituristici, enti locali, dall'ERSAF, dalle CCIAA, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla l.r. 11/2014 o da operatori accreditati allo svolgimento di attività formative.
2. I corsi hanno durata di trenta ore ripartite anche in più moduli.
3. Costituiscono argomenti dei corsi:
a) la normativa di riferimento, inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda enoturistica;
b) le regole dell'accoglienza;
c) la cultura enologica e gastronomica del territorio;
d) l'attività didattica dell'azienda enoturistica;
e) il marketing territoriale, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio.
4. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
5. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.
6. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.
7. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale e consente l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 160, comma 1, della l.r. 31/2008. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.
8. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori enoturistici può essere presentata da chi abbia i seguenti requisiti:
a) posizione di titolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;(30)
b) possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
c) età non inferiore a diciotto anni;
d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.
9. Per le società e per le cooperative agricole la domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori enoturistici può essere presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato della gestione dell'attività stessa.
10. Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore enoturistico.
11. La domanda di iscrizione è presentata alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio si intende svolgere l'attività enoturistica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la struttura regionale competente o la Provincia di Sondrio provvede a registrare la qualifica di operatore enoturistico nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO.
12. L'iscrizione nell'elenco degli operatori enoturistici è cancellata in caso di morte o per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato.
13. L'attività enoturistica si configura come attività distinta da quella agrituristica e non è pertanto necessario il certificato di connessione. È vietato l'uso dei locali agrituristici per lo svolgimento dell'attività enoturistica.
Art. 17 bis(31)
(Corsi di formazione per l'oleoturismo)
1. Fatta salva la possibilità di svolgere l'attività oleoturistica a seguito della sola presentazione della SCIA, la Regione organizza i corsi di formazione all'esercizio dell'attività oleoturistica o riconosce quelli organizzati da associazioni, organizzazioni professionali e consorzi agrituristici, enti locali, dall'ERSAF, dalle CCIAA, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla l.r. 11/2014 o da operatori accreditati allo svolgimento di attività formative.
2. I corsi hanno durata di trenta ore ripartite anche in più moduli.
3. Costituiscono argomenti dei corsi:
a) la normativa di riferimento, inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda oleoturistica
b) le regole dell'accoglienza;
c) la cultura legata all’olio e gastronomica del territorio;
d) l'attività didattica dell'azienda oleoturistica;
e) il marketing territoriale, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio.
4. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
5. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.
6. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.
7. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale e consente l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 160bis, comma 1, della l.r. 31/2008. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.
8. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici può essere presentata da chi abbia i seguenti requisiti:
a) posizione di titolare o coadiuvante familiare in un’azienda agricola iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;
b) possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
c) età non inferiore a diciotto anni;
d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.
9. Per le società e per le cooperative agricole la domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici può essere presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato della gestione dell'attività stessa.
10. Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore oleoturistico.
11. La domanda di iscrizione è presentata alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio si intende svolgere l'attività oleoturistica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la struttura regionale competente o la Provincia di Sondrio provvede a registrare la qualifica di operatore oleoturistico nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO.
12. L'iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici è cancellata in caso di morte o per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato.
13. L'attività oleoturistica si configura come attività distinta da quella agrituristica e non è pertanto necessario il certificato di connessione. È vietato l'uso dei locali agrituristici per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.
Art. 18
(Controlli sulle attività agrituristiche)
1. L'attività di vigilanza della Regione e, per il territorio di competenza, della Provincia di Sondrio è effettuata tramite controlli a campione, da eseguire ogni anno o con diversa periodicità su un numero non inferiore al dieci per cento delle aziende agrituristiche in attività nel territorio regionale. I controlli possono anche essere svolti su iniziativa d'ufficio o a seguito di motivate segnalazioni.
2. I controlli riguardano di norma le scritture contabili dell'ultimo anno fiscalmente chiuso. Sono oggetto di controllo, in particolare:
a) per tutte le attività svolte:
1) la prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico per tutte le attività svolte;
2) l'effettivo svolgimento dell'attività nei fabbricati indicati nel certificato di connessione;
3) la corrispondenza dei servizi offerti al pubblico a quanto riportato nel certificato di connessione;
4) l'insussistenza di servizi incompatibili con la definizione di agriturismo;
5) il rispetto di tutti gli obblighi previsti all'articolo 157 della l.r. 31/2008;
b) per l'ospitalità, la ricettività massima consentita verificata attraverso il rispetto del numero di ospiti;
c) per la somministrazione di pasti e bevande, il rispetto del numero massimo di pasti giornalieri e annui e il rispetto dei relativi limiti quantitativi;
d) per le colazioni, il rispetto dei relativi limiti quantitativi nell'ambito del servizio di ospitalità;
e) per le degustazioni, il numero dei posti e i vincoli di cui all'articolo 2, comma 8;
f) per l'attività agrituristico-venatoria, il numero di fruitori risultante anche dai registri-caccia previsti dalla normativa di riferimento;
g) per le attività cinotecniche, il numero massimo di cani riportato nel certificato di connessione e l'adeguata formazione, ove prevista;
h) per l'ippoturismo, il numero massimo di equidi riportato nel certificato di connessione, le unità foraggere impiegate nell'alimentazione e l'adeguata formazione, ove prevista;
i) per le attività ricreativo-culturali, il numero di giornate di apertura dell'azienda;
j) per l'attività ludico-didattica, il numero di giornate di apertura dell'azienda e il numero massimo di utenti;
k) per l'attività di fattoria didattica:
1) il rispetto del rapporto utenti/operatori nel limite massimo di un operatore ogni trenta utenti;
2) la compilazione del quaderno delle presenze;
3) gli adempimenti formativi a carico degli operatori;
4) la congruità dei servizi offerti con il progetto didattico;
5) la stipula della polizza assicurativa;
6) l'autodichiarazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti per operatori titolari e il possesso del certificato del casellario giudiziale per gli operatori di supporto;
l) per l'attività di ittiturismo, gli aspetti di cui alle lettere b), c), d), e), i) e j) per quanto applicabili;
m) per l'attività di enoturismo, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica).
m bis) per l’attività di oleoturismo, la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica).(32)
3. In relazione al servizio di ospitalità possono essere effettuati confronti con i dati trasmessi alle Province attraverso l’apposita piattaforma informatica.(33)
4. Nello svolgimento dell'attività di controllo possono essere effettuati confronti tra acquisti di materie prime e quantità di pasti effettivamente erogati e tra produzioni aziendali contabilizzate ed attività agricole effettivamente esercitate. Costituisce in ogni caso oggetto di verifica il rispetto dei limiti previsti per le materie prime acquistate, suddivise tra produzioni aziendali proprie, prodotti acquistati da altre aziende agricole e altri prodotti.
Art. 19
(Norma di rinvio)
1. Per la disciplina delle fattorie sociali si rimanda alla l.r. 35/2017 e al relativo regolamento attuativo.
Art. 20(34)
Art. 21
(Abrogazione)
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 (Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)).(35)
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
15. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
18. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
23. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
24. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
29. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
31. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
32. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
34. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia al r.r. 6 maggio 2008, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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