Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 57
(Competenze delle ATS)(306)
1. Le ATS svolgono attività di prevenzione e controllo dei fattori di rischio per la popolazione e i lavoratori e di promozione della salute secondo un approccio intersettoriale che valorizza il contributo di altre istituzioni e di soggetti, quali associazioni e organizzazioni, a vario titolo coinvolte, nel raggiungimento di obiettivi comuni di prevenzione.
2. In particolare, tramite i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, le ATS assicurano, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza e con il piano regionale della prevenzione, la governance e l’orientamento dell’offerta di prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST e da altri soggetti accreditati e svolgono attività riguardanti:
a) la raccolta e la valutazione di dati sanitari della popolazione, la diffusione della relativa conoscenza e l'effettuazione di indagini epidemiologiche;
b) la prevenzione, la comunicazione, la sorveglianza, il monitoraggio, la promozione alla salute e il controllo delle malattie infettive, comprese quelle a trasmissione sessuale;
c) l’indirizzo e la verifica dei risultati e della qualità del processo di offerta, nonché del relativo controllo delle attività vaccinali in capo alle ASST, promuovendo il coinvolgimento, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione;
d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie cronico-degenerative e oncologiche, attraverso programmi volti a contenere l’esposizione a fattori di rischio comportamentali e programmi di promozione della salute;
e) l'organizzazione e la valutazione dei programmi di screening oncologici;
f) la predisposizione, il coordinamento, l’attuazione e la valutazione di piani integrati di promozione della salute;
g) la prevenzione e la promozione della salute e sicurezza nelle collettività e negli ambienti di vita;
h) la formulazione di contributi alle autorità competenti, in ordine alle ricadute sulla salute della popolazione, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di elaborazione degli atti di pianificazione territoriale e di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica dei siti inquinati;
i) la prevenzione, anche in collaborazione con ARPA, di malattie di origine ambientale, nonché la sorveglianza e la prevenzione delle esposizioni ambientali pericolose per la salute della popolazione;
j) il controllo ufficiale sugli alimenti di origine non animale e loro derivati e sugli alimenti per gruppi specifici di popolazione, nonché sui materiali destinati al contatto con gli alimenti, nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione;
k) il controllo e la vigilanza sulle acque destinate al consumo umano;
l) la prevenzione e la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'accertamento dei fattori di rischio, il controllo dello stato di salute dei lavoratori e l'individuazione di misure efficaci a prevenire infortuni e malattie professionali. La programmazione dell’attività si realizza secondo i principi di graduazione del rischio e tenendo conto degli indirizzi nazionali relativamente a determinati settori;
m) il controllo e la vigilanza sui gas tossici e sull'impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
n) il controllo ufficiale:
1) sulle sostanze chimiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH), del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (CLP);
2) sui prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
3) sui biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
4) sui detergenti, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 648/2004 e n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
4 bis) sui cosmetici, ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;(310)
p) le attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità, per garantire un tempestivo ed efficace intervento per le urgenze ed emergenze igienico-sanitarie, in stretta interazione funzionale fra le diverse strutture sanitarie e della pubblica amministrazione;
q) la promozione di programmi di contrasto ai disturbi alimentari e di educazione alla corretta alimentazione rivolti alla popolazione, in particolar modo alle scuole;
r) la promozione di programmi di contrasto al tabagismo;
s) la promozione di programmi di contrasto alle dipendenze.
2 bis. Il controllo ufficiale di cui al comma 2, lettera n), è svolto dalle ATS quali autorità uniche territoriali di controllo per la sicurezza chimica.(312)
3. Le ATS e le ASST redigono annualmente un rapporto sulle attività svolte in materia di prevenzione e sui risultati raggiunti; tale rapporto è inviato all’Osservatorio epidemiologico presso la Direzione generale Welfare della Regione ed è pubblicato sui siti aziendali. La Direzione regionale Welfare redige annualmente un rapporto sulle attività di prevenzione svolte complessivamente dal sistema ATS/ASST, dandone ampia diffusione.
4. Le ATS inoltre:
a) rilasciano l’autorizzazione all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale) e all'articolo 21 bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
b) accertano e irrogano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) per l’inosservanza del divieto di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), ove si tratti di locali di competenza regionale;
c) rilasciano i riconoscimenti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, riguardanti le attività di:
1) produzione, commercializzazione e deposito di additivi, enzimi e aromi ad uso alimentare;
2) produzione e confezionamento di alimenti per gruppi specifici di popolazione;
3) produzione di germogli ad uso alimentare.
5. L’autorizzazione all’esercizio delle apparecchiature di cui al comma 4, lettera a), è da rinnovare qualora si rendano necessarie modifiche strutturali o impiantistiche che comportino una rivalutazione dei rischi o l’adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza. Qualora s’intenda apportare modifiche che non comportino una rivalutazione dei rischi o l’adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza il direttore generale dell’azienda sanitaria ne dà comunicazione all’ATS competente per territorio per l’aggiornamento dell’autorizzazione preesistente e per la programmazione di eventuali attività di controllo. Nel caso di impiego di apparecchiature mobili temporaneamente in sostituzione di apparecchiature fisse già autorizzate, il direttore generale dell’azienda sanitaria comunica preventivamente all’ATS competente per territorio il relativo periodo di utilizzo per la programmazione di eventuali attività di controllo. (313)
5 bis. L’autorizzazione di cui al comma 5 può essere revocata, previa diffida a ottemperare entro un congruo termine e contestuale sospensione dell’autorizzazione stessa, al venir meno, anche parziale, della conformità agli standard di sicurezza. (314)
6. La programmazione delle attività di prevenzione e controllo è effettuata in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla competente direzione regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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